Menù di navigazione

Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 69

Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE);


Vista la Sito esternolegge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’Sito esternoarticolo 27, comma 28 della legge 23 luglio 2009, n. 99 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);


Visto il Sito esternodecreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo- Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 12 luglio 2011, n. 106 ;


Visto il Sito esternodecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 24 marzo 2012, n. 27 );


Visto il Sito esternodecreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 ;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'Sito esternoarticolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 );


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2012 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);


Vista la sentenza della Corte costituzionale 28 giugno 2006, n. 248;


Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 novembre 2010, n. 313;


Vista la legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione);


Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme in materia di trasporto pubblico locale);


Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);


Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);


Vista la legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);


Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);


Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n.38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio);


Vista la legge regionale 6 marzo 2009, n. 7 (Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private);


Vista la legge regionale 29 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura);


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);


Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane. La tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo");


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 12 settembre 2012;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 40/2009 , che prevede l'effettuazione di periodici interventi normativi volti all'attuazione del principio di semplificazione dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni, e dei principi di qualità della normazione, la presente legge interviene apportando modifiche a leggi regionali che disciplinano diverse materie.

Per quanto concerne il capo I, sezioni I, II, III, IV, V, VI:


2. E' necessario intervenire sulle leggi contenute nel capo I al fine di adeguare le previsioni relative al titolo abilitativo per l'esercizio delle attività ivi previste alle sopravvenute modifiche dell'Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), introdotte dal legislatore statale relativamente alla sostituzione dell'istituto della segnalazione di inizio attività (SCIA) alla dichiarazione di inizio attività (DIA), nonché alla specificazione che la SCIA è corredata dalle asseverazioni dei tecnici abilitati esclusivamente ove previsto dalla normativa vigente.


Per quanto concerne il capo I, sezione I:


3. E’ necessario modificare la disciplina per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione, prevista a livello regionale in attuazione dell’Sito esternoarticolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in ragione delle oggettive difficoltà riscontrate nell’applicazione della stessa. Con la modifica si intende assicurare l’acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche per coloro che intendono svolgere tale attività attraverso un sistema di qualificazione che prevede lo svolgimento di un corso di formazione.


Per quanto concerne il capo I, sezione IV:


4. Al fine di garantire l'uniformità della modulistica da utilizzare per la presentazione della SCIA agrituristica su tutto il territorio regionale e contestualmente semplificare gli adempimenti posti a carico di coloro che intendono svolgere l’attività di agriturismo, è necessario consentire la compilazione della SCIA agrituristica, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), attraverso l’utilizzo del sistema informativo dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), dove l’interessato può reperire, nel proprio fascicolo aziendale, tutti i dati necessari ai fini della compilazione della SCIA.


Per quanto concerne il capo II, sezioni I, II, III:


5. Gli interventi sono resi necessari al fine di adeguare le previsioni relative al titolo abilitativo per l'esercizio delle attività previste alle sopravvenute modifiche dell'Sito esternoarticolo 19 della l. 241/1990 , introdotte dal legislatore statale relativamente alla sostituzione dell'istituto della SCIA alla DIA, nonché alla specificazione che la SCIA è corredata dalle asseverazioni dei tecnici abilitati esclusivamente ove previsto dalla normativa vigente.


Per quanto concerne il capo II, sezione IV:


6. L'intervento si rende necessario al fine di coordinare la previsione dell'elenco delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale in cui è previsto l'impiego di animali, contenuta nell'articolo 15 della l.r. 59/2009 , con la previsione dell'elenco delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica contenuta nell'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”), nonché al fine di razionalizzare la procedura di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni in cui è previsto l'impiego di animali.


Per quanto concerne il capo III, sezione I:


7. E' eliminato il divieto di esercitare il servizio di trasporto pubblico ove sussistano sovrapposizioni con tratte coperte dai servizi programmati; al fine di realizzare una maggiore apertura alla concorrenza viene di conseguenza introdotta la possibilità di rilascio di autorizzazione all'effettuazione di servizi di trasporto pubblico con autobus.


8. E' confermato il regime autorizzatorio per quanto riguarda l'effettuazione di servizi di trasporto pubblico sia su tratte interessate, sia non interessate da servizi di trasporto programmati, in quanto in entrambi i casi sono necessarie verifiche preventive da parte dell'amministrazione in ordine alla sicurezza degli utenti che non sono compatibili col regime della SCIA.


Per quanto concerne il capo III, sezione II:


9. E' necessario inserire nella l.r. 89/1998 il riferimento puntuale alle innovazioni introdotte dallo Stato con il Sito esternod.p.r. 227/2011 in materia di semplificazione della documentazione di impatto acustico. In particolare, qualora il documento di classificazione acustica non fosse stato approvato, devono essere rispettati i limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).


10. E' necessario adeguare le previsioni relative al titolo abilitativo per l'esercizio delle attività ivi previste alle sopravvenute modifiche dell'Sito esternoarticolo 19 della l. 241/1990 , introdotte dal legislatore statale relativamente alla sostituzione dell'istituto della SCIA alla DIA.


Per quanto concerne il capo III, sezione III:


11. L'intervento si rende necessario per recepire il disposto dell'Sito esternoarticolo 14 del d.l. 5/2012 che in materia di semplificazione dei controlli sulle imprese, prevede che, nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva.


Per quanto concerne il capo III, sezione IV:


12. E' necessario aggiornare la normativa regionale alla nuova disciplina nazionale in materia di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi di installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.


13. E' necessario adeguare la normativa regionale che disciplina l'attività libera alla normativa statale successivamente intervenuta.


14. E' necessario adeguare le disposizioni della normativa regionale che riguardano le procedure per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), che ha sostituito e abrogato la precedente normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).


15. E' necessario adeguare le disposizioni della normativa regionale alle nuove norme in materia di semplificazione eliminando l’obbligo del preventivo rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di produzione, il trasporto e l’utilizzo dell’idrogeno.


16. E' necessario adeguare le disposizioni della normativa regionale alla nuova attribuzione di competenza in capo allo Stato prevista all’Sito esternoarticolo 57 del d.l. 5/2010 , in materia di stoccaggio, lavorazione e trasporto di oli minerali.


Approva la presente legge

CAPO I
- Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione)
Art. 1
1. L’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione), è sostituito dal seguente:
“Art. 2 - Esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione
1. L’esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), nella quale viene attestata la frequenza ad un corso di formazione professionale obbligatoria.
2. Non è tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 1, chi è autorizzato all’esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione in altre regioni.
3. I contenuti del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 1, sono definiti con atto del dirigente della competente struttura regionale, ai sensi
della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
4. Il SUAP trasmette la SCIA alla provincia competente per territorio che effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.”.
Art. 2
1. L’articolo 3 della l.r. 3/1995 è abrogato.
Art. 3
1. L’articolo 4 della l.r. 3/1995 è abrogato.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)
Art. 4
1. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), è sostituito dai seguenti:
“4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 20.
4 bis. Il SUAP trasmette la SCIA all’unione di comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 37
(Riordino delle Comunità montane) e della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali) o, laddove questa non sia costituita, alla provincia nella quale ricade il comune di residenza.
4 ter. Gli enti di cui al comma 5, effettuano una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
4 quater. Nell’ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all’attività di vigilanza, indicati all’articolo 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della SCIA presentata.”.
Art. 5
1. Al numero 3) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 16/1999 le parole: “
dichiarazione
di inizio attività”
sono sostituite dalla seguente:
“SCIA”
.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), le parole:
“al Comune denuncia d'inizio dell'attività ai sensi dell'
art. 58 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9
sono sostituite dalle seguenti:
“allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), di cui all’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)”.
2. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 23/2000 le parole:
“al Comune denuncia d'inizio dell'attività ai sensi dell'
art. 58 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9
,”
sono sostituite dalle seguenti:
“ al SUAP una SCIA”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 23/2000 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.”.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)
Art. 7
- Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 8 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), è sostituito dal seguente:
“Art. 8 - Esercizio dell’attività agrituristica
1. Non possono esercitare l’attività agrituristica:
a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi
Sito esternodella legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l’applicazione di tali misure di prevenzione;
e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e di cui all’
Sito esternoarticolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59
(Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).
2. L’esercizio delle attività agrituristiche è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). L’attività può essere avviata dalla data di presentazione
della SCIA.
4. Il regolamento di attuazione disciplina il contenuto della SCIA, le modalità di presentazione e la
connessione della SCIA con i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti nel rispetto di quanto previsto al
capo III della l.r. 40/2009
.
5. Il comune nel cui territorio è situata l’UTE in cui si svolge l’attività agrituristica effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
6. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata è comunicata all’ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della SCIA.
7. In caso di trasferimento dell’azienda agricola, per la prosecuzione dell’attività agrituristica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l’anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull’attività agrituristica e presenta, entro trenta giorni dall’atto di trasferimento, una SCIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l’inizio dell’attività agrituristica precedente.
8. In caso di variazione delle attività agrituristiche l’imprenditore deve aggiornare la relazione sull’attività agrituristica e presentare una variazione della SCIA.
9. La modulistica per la presentazione della SCIA è compilata sul sistema informativo ARTEA all'interno della DUA.
Art. 8
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 30/2003 la parola:
“DIA”
è sostituita dalla seguente:
“SCIA”
.
Art. 9
1. Alle lettere a), b), e d) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 30/2003 la parola:
“DIA”
è sostituita dalla seguente:
“SCIA”
.
Art. 10
1. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 30/2003 la parola:
“DIA”
è sostituita dalla seguente:
“SCIA”
.
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico)
Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 18/2005
1. L’articolo 6 della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico) è sostituito dal seguente:
“Art. 6 - Segnalazione certificata di inizio attività
1. Lo svolgimento di una manifestazione fieristica è soggetto alla presentazione, da parte dell’organizzatore, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
2. Nella SCIA l'interessato dichiara:
a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
b) l'eventuale qualifica della manifestazione fieristica ai sensi dell'articolo 7.
3. Alla SCIA è allegato il disciplinare della manifestazione fieristica e la dichiarazione
del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 8.
4. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA”.
Art. 12
1. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 18/2005 le parole:
“dichiarazione di inizio attività”
sono sostituite dalla seguente:
“SCIA”.
Art. 13
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 18/2005 le parole:
“dichiarazione di inizio attività”
sono sostituite dalle seguenti:
“ la SCIA”
.
SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura)
Art. 14
1. La rubrica dell’articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura), è sostituita dalla seguente:
“Segnalazione certificata d’inizio attività”.
2. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Chiunque, persona fisica o giuridica che, per la prima volta, entra in possesso degli alveari, dichiara, mediante segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), di cui all’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1992, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche tramite le forme associate di apicoltori, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), la collocazione dell’apiario o degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari. Nella SCIA è specificato se l’allevamento viene condotto per fini di autoconsumo o commerciali.”
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:
“1 bis. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell’azienda unità sanitaria locale (azienda USL) dove ha sede legale l’impresa o dove la persona fisica ha la residenza, che effettuano una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.”
4. Al
comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 21/2009
le parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalla seguente: “SCIA”.
5. Al
comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 21/2009
le parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalla seguente: “SCIA”.
Art. 15
1. Il comma 1, dell’articolo 5 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla SCIA, installare nuovi apiari stanziali al di fuori del territorio di competenza dell'azienda USL ove ricade la collocazione indicata nella SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, ne danno comunicazione, tramite il SUAP, entro dieci giorni dall'installazione, ai servizi veterinari della azienda USL dove l'apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica.”
2. Al comma 3, dell’articolo 5 della l.r. 21/2009 la parola:
“dichiarazioni”
è sostituita dalla seguente:
“comunicazioni”
.
Art. 16
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 21/2009 la parola:
“dichiarazione”
è sostituta dalla seguente:
“comunicazione”.
CAPO II
- Diritti di cittadinanza e coesione sociale
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)
Art. 17
1. L’articolo 41 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è sostituito dal seguente:
“Art. 41 - Avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente
1. L’avvio di un’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato ad una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 42 e dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
2. Il contenuto della SCIA è definito nel regolamento di cui all’articolo 49, con l’indicazione specifica della documentazione da presentare per ciascuna delle attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente.
3. Il comune esercita una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
4. L’azienda USL può effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1, un sopralluogo di verifica presso la sede dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente secondo le modalità di cui all’articolo 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
5. Il SUAP trasmette la segnalazione di cui al comma 1, all’azienda USL competente per territorio ai fini della registrazione nell’anagrafe di cui all’articolo 15 del d.p.g.r. 40/R/2006.
6. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al SUAP la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell’attività, nonché ogni variazione significativa dell’attività.
7. In caso di variazione significativa dell’attività, delle strutture e del ciclo produttivo, l’azienda USL può effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, un sopralluogo di verifica secondo le modalità di cui all’articolo 14 del d.p.g.r. 40/R del 2006.".
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Art. 18
- Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 8/2006
1. L’articolo 14 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio) è sostituito dal seguente:
“Art. 14 - Segnalazione certificata di inizio attività
1. Per le piscine private ad uso collettivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il titolare presenta allo SUAP una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai
sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Il comune ove ha sede l'impianto esercita, avvalendosi dell'azienda USL competente, una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
3. Qualora dalla verifica di cui al comma 2, o dai controlli esterni operati dall'azienda USL siano evidenziate violazioni delle disposizioni di legge e di regolamento, il comune dispone la
sospensione o la cessazione dell'attività dell'impianto.
4. Il SUAP comunica immediatamente all'azienda USL competente tutti i dati relativi alle SCIA ricevute, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza.”.
Art. 19
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 8/2006 le parole:
“senza la dichiarazione di inizio di attività”
sono sostituite dalle seguenti:
“senza la SCIA”
.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2009, n. 7 (Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private)
Art. 20
Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 7/2009
1. L’articolo 12 della legge regionale 6 marzo 2009, n. 7 (Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private), è sostituito dal seguente:
“Art. 12 - Avvio dell’attività della struttura veterinaria
1. Il titolare di studio veterinario di cui all’articolo 5, comma 1, può iniziare l’attività previa comunicazione al servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio e, per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici veterinari. In caso di studio veterinario associato, la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti gli associati.
2. Per le strutture veterinarie di cui all’articolo 5, comma 2, e agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare della struttura può iniziare l’attività previa presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con cui si attesta la sussistenza dei requisiti generali di cui all’articolo 4 e dei requisiti specifici previsti rispettivamente dall’articolo 5, comma 2, e dagli articoli 6, 7, 8 e 9.
3. Il comune in cui ha sede la struttura esercita una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
4. Il SUAP comunica l’avvio dell’attività della struttura veterinaria di cui al comma 2, al servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio, nonché, per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici veterinari.
5. Alla comunicazione di cui al comma 1 ed alla segnalazione di cui al comma 2, è allegata la documentazione indicata con deliberazione della Giunta regionale.”.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane. La tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo")
Art. 21
- Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 59/2009
1. L'articolo 15 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell'anagrafe del cane. La tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo”), è sostituito dal seguente:
“Art. 15 - Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali
1. Le manifestazioni che prevedono l´impiego di animali, comprese quelle iscritte nell´elenco di cui all´
articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5
(Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla
legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
"Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") sono autorizzate dal comune dove si svolgono, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all´articolo 41, previo parere favorevole dell´azienda USL competente.”.
CAPO III
- Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme in materia di trasporto pubblico locale)
Art. 22
- Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 42/1998
1. L’articolo 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme in materia di trasporto pubblico locale), è sostituito dal seguente:
“Art. 14 - Servizi di trasporto pubblico autorizzati effettuati con autobus
1. Le aziende di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa possono presentare, all’amministrazione competente ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, domanda di autorizzazione per la realizzazione di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus.
2. La domanda di autorizzazione è redatta in conformità allo schema approvato da ciascuna amministrazione. Il dirigente della competente struttura regionale approva con proprio atto lo schema di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati:
a) la planimetria con l’indicazione del percorso e delle fermate, specificando, per ciascuna fermata, se la medesima coincide o meno con fermate già esistenti;
b) il programma di esercizio del servizio;
c) le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l’effettuazione del servizio;
d) l’indicazione degli autobus destinati allo svolgimento del servizio richiesto;
e) il sistema tariffario con l’indicazione dei titoli di viaggio e delle relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi compresi nella stessa.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus da esercire su tratte non interessate da servizi di trasporto pubblico programmati, l’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, previa:
a) verifica dei requisiti per l’effettuazione del servizio da parte dell’azienda richiedente;
b) acquisizione, per i nuovi percorsi e per le nuove fermate, del nulla osta ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di cui all’
Sito esternoarticolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 753
(Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).
5. Nel caso di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus da esercire su tratte interessate da servizi di trasporto pubblico programmati, l’amministrazione competente verifica la compatibilità dei servizi da autorizzare con quelli in essere, e, in caso di esito negativo, la possibilità e le condizioni per la modifica del relativo contratto di servizio.
6. Qualora il servizio da autorizzare interessi servizi programmati affidati da altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento, l’amministrazione competente trasmette la
relativa domanda agli altri soggetti interessati, che effettuano l’istruttoria di cui al comma 5 e comunicano, entro novanta giorni dal ricevimento, i relativi esiti alla stessa amministrazione competente.
7. L’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione nel caso in cui i servizi risultino compatibili con quelli programmati e, ove non risultino compatibili, a condizione che:
a) a seguito della modifica dei contratti relativi ai servizi programmati interessati, si realizzino economie della spesa pubblica;
b) siano garantiti livelli e qualità di servizio non inferiori a quelli del servizio programmato;
c) siano espletati positivamente gli adempimenti di cui al comma 4.
8. L’amministrazione competente provvede al rilascio dell’autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, previo espletamento dell’istruttoria di cui ai commi 5 e 6 e, ove necessario, acquisita la comunicazione relativa all’avvenuta modifica dei contratti di servizio da parte delle altre amministrazioni interessate. Il procedimento è sospeso fino all’acquisizione di tale comunicazione.
9. Ove si renda necessaria l’acquisizione del nulla osta di cui al comma 4, lettera b), il procedimento è sospeso fino all’acquisizione dello stesso.
10. Per l’effettuazione di servizi autorizzati non è consentito l’utilizzo di autobus oggetto di finanziamento pubblico, anche parziale, non ancora completamente ammortizzato.
11. All’autorizzazione sono allegati il percorso, il programma di esercizio, la targa ed il numero di telaio degli autobus destinati allo svolgimento del servizio e il sistema tariffario assentiti. Le eventuali modifiche degli stessi sono autorizzate dall’amministrazione competente nei termini e con le procedure di cui al presente articolo.
12. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui al comma 3, lettera c), l’azienda cessa il servizio dandone immediata comunicazione all’amministrazione competente. L’amministrazione che ha rilasciato l’autorizzazione vigila, per quanto di competenza, sul permanere del possesso dei requisiti, provvedendo alla verifica degli stessi con cadenza almeno triennale.
13. Il disposto di cui ai commi 6 e 8 si applica anche nel caso di servizi che interessano il territorio di un’altra Regione, con percorso prevalente in Toscana.”.
Art. 23
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 42/1998 dopo le parole: “i soggetti gestori dei servizi “ sono inserite le seguenti “di cui agli articoli 13 e 14”.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)
Art. 24
1. All’inizio del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), sono inserite le parole: “
Fatto salvo quanto previsto al comma 6 ter,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 89/1998 , dopo le parole:
“documentazione di impatto acustico”
sono aggiunte le seguenti:
“di cui al comma 1”.
3. Al comma 3 ter dell’articolo 12 della l.r. 89/1998 , dopo le parole
“La deliberazione di cui ai commi 2 e 3, individua”
è inserita la seguente:
“altresì”
.
4. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 89/1998 , le parole:
“Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti”
sono sostituite dalle seguenti:
“Fatto salvo quanto previsto al
comma 6 ter, oltre ai titolari dei progetti relativi alle opere di cui al comma 1”.
5. Il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 89/1998 , è sostituito dal seguente:
“5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 4, sia prevista segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla segnalazione o al diverso atto di iniziativa.”.
6. Il comma 6 dell’articolo 12 della l.r. 89/1998 , è sostituito dal seguente:
“6. Oltre alla documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi 1 e 4, qualora i livelli di rumore previsti superino i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, deve essere presentata la documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti predisposta da un tecnico
competente in acustica.”.
7. Dopo il comma 6 bis è inserito il seguente:
“6 ter. Sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui ai commi 1 e 4, le attività a bassa rumorosità di cui all’allegato B del
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227
(Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’
Sito esternoarticolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122
), fatta eccezione per i casi individuati nell'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto, per i quali permane l'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico.”.
8. Dopo il comma 6 ter è inserito il seguente:
“6 quater. Secondo quanto previsto all’
Sito esternoarticolo 4 del d.p.r. 227/2011
, la documentazione di impatto acustico e la relazione previsionale di clima acustico possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’
Sito esternoarticolo 8, comma 5, della l. 447/1995
, in tutti i casi in cui le attività comportano livelli di rumore che non superano i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997.”.
SEZIONE III
- Modifiche alla Sito esternolegge 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Art. 25
Abrogato.
Art. 26
Abrogato.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
Art. 27
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente:
“d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 13 e le concessioni di cui all’articolo 14, per quanto concerne:
1) gli impianti geotermici;
2) gli impianti eolici di potenza superiore a 1 megawatt;
3) le linee e gli impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della
legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza) o qualora interessino un ambito territoriale interregionale;
4) le opere di sviluppo della rete elettrica di cui all’
Sito esternoarticolo 4, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), funzionali all’immissione ed al ritiro dell’energia prodotta da una pluralità di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non inserite nei preventivi di connessione, qualora interessino ambiti territoriali interprovinciali.”;
“e)esercita le funzioni connesse alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all’articolo 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera d);”.
“e bis) esercita le funzioni connesse alla procedura abilitativa semplificata (PAS), per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all’articolo 16 bis, comma 5, per le tipologie di opere indicate alla lettera d);”.
Art. 28
“d) esercitano le funzioni connesse alla SCIA per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all’articolo 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera c);”.
“d bis) esercitano le funzioni connesse alla PAS per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all’articolo 16 bis, comma 5, per le tipologie di opere indicate alla lettera c);”.
Art. 29
“b) esercitano le funzioni connesse alla SCIA per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 3;”.
“b bis) esercitano le funzioni connesse alla PAS per gli interventi di cui all’articolo 16 bis), comma 4;”.
“b ter) esercitano le funzioni connesse alle comunicazioni di cui all’articolo 17, commi
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;”.
4. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 ter della l.r 39/2005 le parole:
“alla lettera b)”
sono sostituite dalle seguenti:
“alle lettere b), b bis) e b ter)”
.
Art. 30
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 39/2005 le parole: “a denuncia di inizio dell'attività (DIA)” sono sostituite dalle seguenti:
“a SCIA o a PAS”
; la parola
“idrogeno,”
è soppressa.
Art. 31
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 39/2005 le parole:
“Fatto salvo”
sono sostituite dalle seguenti:
“Ferme restando le competenze dello Stato e fatto salvo”.
2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 39/2005 le parole: “
, fatto salvo quanto previsto alla lettera h)”
sono soppresse.
5. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“2. Con l'autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 12, comma 2, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale. Limitatamente alle opere ad essa soggette non si applica il procedimento di "sportello unico", ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 6 Sito esternoagosto 2008, n. 133
). L'esercizio degli impianti rimane comunque subordinato agli adempimenti susseguenti alla realizzazione delle opere, imposti dalle norme vigenti.”.
Art. 32
1. Alla rubrica dell’articolo 12 della l.r. 39/2005 la parola:
“unificato”
è sostituita dalla seguente:
“unico”.
3. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 39/2005 il primo periodo è sostituito dal seguente: “
Nei procedimenti relativamente ai quali non sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, essa è acquisita nell’ambito del procedimento unificato”.
4. Al comma 7 dell’articolo 12 della l.r. 39/2005 le parole:
“in applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 (Direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento)” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del
Sito esternod.lgs. 152/2006
,”.
Art. 33
- Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 39/2005
1. L’articolo 13 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 - Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio
1.Fermo restando quanto disposto agli articoli 16 bis e 17, in applicazione dell’
Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 28/2011
, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 11, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le centrali ibride come definite dall’articolo 8, comma 2, del d.l.gs. 387/2003, secondo il procedimento di cui al presente articolo.
2. Ai fini dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, l'istanza è corredata dal piano
degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito.
3. In conformità al paragrafo 13.1, lettera j), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la Giunta regionale stabilisce, in via generale, l’importo della cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, che i soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 1 si impegnano a corrispondere.
4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, l’amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi dell’
articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9
(Disposizioni in materia di procedimento amministrativo), oppure comunica l’improcedibilità dell’istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso, il procedimento è avviato solo alla data dell’istanza completa. Trascorsi i quindici giorni senza che l’amministrazione abbia comunicato l’improcedibilità, il procedimento si intende avviato.
5. Entro trenta giorni dall’avvio del procedimento, l’amministrazione convoca la conferenza dei servizi, che si svolge con le modalità di cui all’articolo 12, comma 2.
6. L’eventuale ulteriore documentazione o i chiarimenti necessari per la valutazione degli interventi, sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall’amministrazione procedente in un'unica soluzione. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi trenta giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori trenta giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all’esame del progetto sulla base degli elementi disponibili.
7. Nel caso di impianti soggetti a verifica di assoggettabilità, essa è effettuata sul progetto preliminare con le modalità di cui alla
l.r. 10/2010
, prima della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica secondo quanto disposto all’
Sito esternoarticolo 5, comma 2, del d.lgs. 28/2011
.
8. Nel caso di impianti soggetti a VIA, i lavori della conferenza di servizi di cui al
comma 3, restano sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di detto procedimento, che si svolge secondo le disposizioni di cui alla
l.r. 10/2010
.
9. Ferme restando le eventuali sospensioni del procedimento previste dai commi 4 e 6, nonché l’eventuale sospensione del procedimento dovuta all’esercizio di poteri sostitutivi previsti dalla
l.r. 53/2001
, il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non può essere comunque superiore a novanta giorni.
10. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, nonché le disposizioni di cui al
Sito esternod.lgs. 28/2011
e al d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010 emanato in attuazione dell’
Sito esternoarticolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003
.”.
Art. 34
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 39/2005 , le parole:
“lettera h)”
sono sostituite dalle seguenti:
“lettera g)”.
2. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“3. Nel procedimento per il rilascio degli atti di cui al comma 1, è altresì rilasciata, laddove necessaria, l'autorizzazione di cui all'articolo 13.”.
Art. 35
1. L’articolo 16 della l.r 39/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 16 - Interventi soggetti a SCIA
1.Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti a SCIA, ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al
titolo VI della l.r. 1/2005
, delle
disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, del presente articolo, nonché nel rispetto degli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42, della presente legge.
2. Per gli interventi di cui al presente articolo la relazione di cui all'
articolo 84, comma 2, lettera a), della l.r.1/2005
, assevera la conformità delle opere anche alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nonché all’articolo 16 bis ed all’articolo 17, sono soggetti a SCIA i seguenti interventi:
a) l’installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti di potenza complessiva superiore a 25.000 lumen, laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permesso di costruire ai sensi della
l.r. 1/2005
;
b) l’installazione, alle condizioni fissate dal PAER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi 100 metri quadrati;
c) la costruzione e l’esercizio delle linee elettriche e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da 1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5;
d) la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 5;
e) la costruzione e l’esercizio di linee elettriche di distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a 1.000 volt;
f) la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentati da fonti convenzionali, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici;
g) l’installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza
prelievo di fluido geotermico, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nonché all’articolo 16 bis, sono soggetti a SCIA i seguenti interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:
a) le modifiche locali del tracciato delle linee elettriche già realizzate, che si rendano necessarie, anche in attuazione del regolamento di cui all'articolo 39, al fine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosità e di degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti;
b) le modifiche da operarsi in applicazione dell'articolo 122, commi 4, 5 e 6, del r.d. 1775/1933;
c) gli interventi di manutenzione straordinaria su opere esistenti, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 39;
d) le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato, così come definite dal regolamento di cui all'articolo 39.
5. Con il regolamento di cui all’articolo 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti, di cui al comma 3, lettere c) e d), a limitato impatto territoriale da assoggettarsi a SCIA, in relazione:
a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;
b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;
c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale .
6. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta la dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, esse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 11.”.
Art. 36
- Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 39/2005
1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
“Art. 16 bis - Interventi soggetti a PAS
1. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5 sono soggetti a PAS, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e di cui all’
Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 28/2011
.
2. La dichiarazione di cui all’
Sito esternoarticolo 6, comma 2, del d.lgs. 28/2011
, costituisce titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia.
3. La relazione che accompagna la dichiarazione di cui al comma 2, assevera la conformità delle opere alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II, nonché a quanto previsto all’
articolo 84, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005
.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 7, sono soggetti a PAS i seguenti interventi, qualora non costituiscano attività libera ai sensi dell’articolo 17:
a) la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative opere di connessione alla rete elettrica, quando la capacità di generazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza:
1) per gli impianti eolici, 60 chilowatt;
2) per gli impianti solari fotovoltaici, 20 chilowatt;
3) per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt;
4) per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt;
5) per gli impianti alimentati a gas di discarica o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, 250 chilowatt.
b) la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici;
c) l’installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
1) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
2) che siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
3) che la rilevazione abbia durata superiore a trentasei mesi;
4) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare con il ripristino dello stato dei luoghi.
d) la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 6;
e) l’installazione di impianti solari fotovoltaici i cui moduli siano collocati sugli edifici qualora la superficie di detti moduli non superi la superficie complessiva del tetto dell’edificio su cui siano collocati.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, sono soggetti a PAS i seguenti interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria su impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 39;
b) le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definite dal regolamento di cui all'articolo 39.
6. Con il regolamento di cui all’articolo 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti di cui al comma 4, lettera d), a limitato impatto territoriale, da assoggettare a PAS in relazione:
a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;
b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;
c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale.
7. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, esse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 11.”.
Art. 37
- Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005
1. L’articolo 17 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 17 - Attività libera
1. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo, resta fermo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza in relazione alla realizzazione o all’installazione degli impianti, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12, resta fermo l’obbligo del preventivo rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del
titolo VI, capo IV, della l.r. 1/2005
.
c) l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt;
d) l’installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt;
e) l’installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici;
b) l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a
quella del tetto.
4. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della
l.r.1/2005
, l’installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici.
5. Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 80, comma 2, lettera a), e comma 5,
della l.r. 1/2005
, non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge, l’installazione degli impianti di produzione energetica aventi tutte le seguenti caratteristiche:
(5)

La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

a) realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d’uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
(5)

La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

6. Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 80, comma 2, lettera a), e comma 5,
della l.r. 1/2005
, non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge, l’installazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A, di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'
Sito esternoart. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765
).
7. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della
l.r.1/2005
, l’installazione di impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) siano realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
b) abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
c) siano realizzati al di fuori della zona A di cui al d.m. lavori pubblici 1444/1968.
8. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della
l.r.1/2005
, l’installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi.
9. Non necessita del preventivo rilascio di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della
l.r.1/2005
l’installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
b) che siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
c) che la rilevazione abbia durata inferiore a trentasei mesi;
d) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare, con il ripristino dello stato dei luoghi.
10. Per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, l’interessato provvede a dare preventiva comunicazione al comune.
11. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della
l.r.1/2005
, le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13, 15, 16, comma 3, e 16 bis, comma 4, esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 e dall’articolo 16 bis, comma 5.
(5)

La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

12. Sono soggette a preventiva comunicazione all'amministrazione competente:
a) le modifiche degli oleodotti esistenti tali che non costituiscono nuova opera, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 39;
b) le modifiche degli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 1, comma 58, della l. 239/2004
.”.
Art. 38
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 39/2005 le parole:
“e 16”
sono sostituite dalle seguenti:
“, 16 e 16 bis”.
Art. 39
- Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 39/2005
1. L’articolo 20 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 20 - Sanzioni amministrative
1. La costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15, è assoggettata ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento in solido, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del
direttore dei lavori, di una somma, comunque non inferiore a euro 1.000,00, determinata per
quanto non autorizzato, come segue:
a) da euro 60,00 a euro 360,00 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia;
b) da euro 40,00 a euro 240,00 per ogni chilowatt termico di potenza nominale in caso di impianti termici di produzione di energia;
c) da euro 20,00 a euro 120,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt, nonché in caso delle infrastrutture di trasporto e distribuzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);
d) da euro 10,00 a euro 60,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione inferiore a quelli di cui alla lettera c);
e) da euro 500,00 a euro 3.000,00 al metro quadro, in caso di stazioni e cabine elettriche, nonché in caso di impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g);
f) da euro 50,00 a euro 300,00 al metro cubo in caso di impianti di stoccaggio idrocarburi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e) e f).
2. Fatto salvo l'obbligo di ripristino, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 16, in assenza di SCIA o in difformità dalla stessa, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.
3. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 16 bis in assenza della dichiarazione prevista al comma 2 del medesimo articolo, o in difformità da quanto in essa dichiarato o da quanto prescritto negli atti di assenso che la accompagnano, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro
30.000,00 a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.
4. Fatto salvo l'obbligo di riduzione a conformità, la violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1, di uno o più obblighi o prescrizioni posti con l'autorizzazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un terzo di quelle stabilite dal comma 1, comunque non inferiore a euro 300,00.
5. La mancata comunicazione nei casi di cui all’articolo 17, commi 5, 6, 7 e 8, è punita con la sanzione amministrativa pari a euro 258,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente, quando l’intervento è in corso di esecuzione.
6. La mancata comunicazione nei casi di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 4, 9 e 11, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 258,00 e, comunque, non superiore a euro 1.548,00.
7. Con cadenza almeno triennale la Giunta regionale con propria deliberazione adegua l'importo delle sanzioni amministrative stabilite al presente articolo, prendendo atto della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
8. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni
Sito esternodella legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28
dicembre
2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).”.
Art. 40
1. Il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“1. Nei casi previsti dall'articolo 20, commi 1, 2 e 3, i trasgressori provvedono al ripristino dello stato dei luoghi. Nei casi previsti dall'articolo 20, comma 4, i trasgressori
provvedono alla riduzione a conformità.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 39/2005 la parola:
“DIA”
è sostituita dalle seguenti:
“SCIA o PAS”
.
Art. 41
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 39/2005 le parole:
“e 16”
sono sostituite dalle seguenti:
“, 16 e 16 bis”.
Art. 42
1. I commi 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 28 della l.r. 39/2005 sono abrogati.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 37 , comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 . (Disposizioni in materia di energia).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17 , commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.