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Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 69

Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico)
Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 18/2005
1. L’articolo 6 della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico) è sostituito dal seguente:
“Art. 6 - Segnalazione certificata di inizio attività
1. Lo svolgimento di una manifestazione fieristica è soggetto alla presentazione, da parte dell’organizzatore, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
2. Nella SCIA l'interessato dichiara:
a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
b) l'eventuale qualifica della manifestazione fieristica ai sensi dell'articolo 7.
3. Alla SCIA è allegato il disciplinare della manifestazione fieristica e la dichiarazione
del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 8.
4. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA”.
Art. 12
1. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 18/2005 le parole:
“dichiarazione di inizio attività”
sono sostituite dalla seguente:
“SCIA”.
Art. 13
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 18/2005 le parole:
“dichiarazione di inizio attività”
sono sostituite dalle seguenti:
“ la SCIA”
.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 37 , comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 . (Disposizioni in materia di energia).

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17 , commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.