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Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 69

Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)
Art. 4
1. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), è sostituito dai seguenti:
“4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 20.
4 bis. Il SUAP trasmette la SCIA all’unione di comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 37
(Riordino delle Comunità montane) e della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali) o, laddove questa non sia costituita, alla provincia nella quale ricade il comune di residenza.
4 ter. Gli enti di cui al comma 5, effettuano una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
4 quater. Nell’ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all’attività di vigilanza, indicati all’articolo 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della SCIA presentata.”.
Art. 5
1. Al numero 3) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 16/1999 le parole: “
dichiarazione
di inizio attività”
sono sostituite dalla seguente:
“SCIA”
.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 37 , comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 . (Disposizioni in materia di energia).

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17 , commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.