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Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 69

Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)
Art. 24
1. All’inizio del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), sono inserite le parole: “
Fatto salvo quanto previsto al comma 6 ter,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 89/1998 , dopo le parole:
“documentazione di impatto acustico”
sono aggiunte le seguenti:
“di cui al comma 1”.
3. Al comma 3 ter dell’articolo 12 della l.r. 89/1998 , dopo le parole
“La deliberazione di cui ai commi 2 e 3, individua”
è inserita la seguente:
“altresì”
.
4. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 89/1998 , le parole:
“Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti”
sono sostituite dalle seguenti:
“Fatto salvo quanto previsto al
comma 6 ter, oltre ai titolari dei progetti relativi alle opere di cui al comma 1”.
5. Il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 89/1998 , è sostituito dal seguente:
“5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 4, sia prevista segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla segnalazione o al diverso atto di iniziativa.”.
6. Il comma 6 dell’articolo 12 della l.r. 89/1998 , è sostituito dal seguente:
“6. Oltre alla documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi 1 e 4, qualora i livelli di rumore previsti superino i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, deve essere presentata la documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti predisposta da un tecnico
competente in acustica.”.
7. Dopo il comma 6 bis è inserito il seguente:
“6 ter. Sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui ai commi 1 e 4, le attività a bassa rumorosità di cui all’allegato B del
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227
(Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’
Sito esternoarticolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122
), fatta eccezione per i casi individuati nell'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto, per i quali permane l'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico.”.
8. Dopo il comma 6 ter è inserito il seguente:
“6 quater. Secondo quanto previsto all’
Sito esternoarticolo 4 del d.p.r. 227/2011
, la documentazione di impatto acustico e la relazione previsionale di clima acustico possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’
Sito esternoarticolo 8, comma 5, della l. 447/1995
, in tutti i casi in cui le attività comportano livelli di rumore che non superano i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997.”.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 37 , comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 . (Disposizioni in materia di energia).

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17 , commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.