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Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 69

Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione)
Art. 1
1. L’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione), è sostituito dal seguente:
“Art. 2 - Esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione
1. L’esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), nella quale viene attestata la frequenza ad un corso di formazione professionale obbligatoria.
2. Non è tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 1, chi è autorizzato all’esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione in altre regioni.
3. I contenuti del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 1, sono definiti con atto del dirigente della competente struttura regionale, ai sensi
della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
4. Il SUAP trasmette la SCIA alla provincia competente per territorio che effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.”.
Art. 2
1. L’articolo 3 della l.r. 3/1995 è abrogato.
Art. 3
1. L’articolo 4 della l.r. 3/1995 è abrogato.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 37 , comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 . (Disposizioni in materia di energia).

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17 , commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.