Art. 39
“Art. 20 - Sanzioni amministrative
1. La costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15, è assoggettata ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento in solido, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del
direttore dei lavori, di una somma, comunque non inferiore a euro 1.000,00, determinata per
quanto non autorizzato, come segue:
a) da euro 60,00 a euro 360,00 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia;
b) da euro 40,00 a euro 240,00 per ogni chilowatt termico di potenza nominale in caso di impianti termici di produzione di energia;
c) da euro 20,00 a euro 120,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt, nonché in caso delle infrastrutture di trasporto e distribuzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);
d) da euro 10,00 a euro 60,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione inferiore a quelli di cui alla lettera c);
e) da euro 500,00 a euro 3.000,00 al metro quadro, in caso di stazioni e cabine elettriche, nonché in caso di impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g);
f) da euro 50,00 a euro 300,00 al metro cubo in caso di impianti di stoccaggio idrocarburi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e) e f).
2. Fatto salvo l'obbligo di ripristino, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 16, in assenza di SCIA o in difformità dalla stessa, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.
3. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 16 bis in assenza della dichiarazione prevista al comma 2 del medesimo articolo, o in difformità da quanto in essa dichiarato o da quanto prescritto negli atti di assenso che la accompagnano, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro
30.000,00 a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.
4. Fatto salvo l'obbligo di riduzione a conformità, la violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1, di uno o più obblighi o prescrizioni posti con l'autorizzazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un terzo di quelle stabilite dal comma 1, comunque non inferiore a euro 300,00.
5. La mancata comunicazione nei casi di cui all’articolo 17, commi 5, 6, 7 e 8, è punita con la sanzione amministrativa pari a euro 258,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente, quando l’intervento è in corso di esecuzione.
6. La mancata comunicazione nei casi di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 4, 9 e 11, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 258,00 e, comunque, non superiore a euro 1.548,00.
7. Con cadenza almeno triennale la Giunta regionale con propria deliberazione adegua l'importo delle sanzioni amministrative stabilite al presente articolo, prendendo atto della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
8. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28
dicembre
2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).”.