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Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 69

Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 36
- Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 39/2005
1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
“Art. 16 bis - Interventi soggetti a PAS
1. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5 sono soggetti a PAS, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e di cui all’
Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 28/2011
.
2. La dichiarazione di cui all’
Sito esternoarticolo 6, comma 2, del d.lgs. 28/2011
, costituisce titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia.
3. La relazione che accompagna la dichiarazione di cui al comma 2, assevera la conformità delle opere alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II, nonché a quanto previsto all’
articolo 84, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005
.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 7, sono soggetti a PAS i seguenti interventi, qualora non costituiscano attività libera ai sensi dell’articolo 17:
a) la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative opere di connessione alla rete elettrica, quando la capacità di generazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza:
1) per gli impianti eolici, 60 chilowatt;
2) per gli impianti solari fotovoltaici, 20 chilowatt;
3) per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt;
4) per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt;
5) per gli impianti alimentati a gas di discarica o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, 250 chilowatt.
b) la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici;
c) l’installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
1) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
2) che siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
3) che la rilevazione abbia durata superiore a trentasei mesi;
4) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare con il ripristino dello stato dei luoghi.
d) la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 6;
e) l’installazione di impianti solari fotovoltaici i cui moduli siano collocati sugli edifici qualora la superficie di detti moduli non superi la superficie complessiva del tetto dell’edificio su cui siano collocati.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, sono soggetti a PAS i seguenti interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria su impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 39;
b) le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definite dal regolamento di cui all'articolo 39.
6. Con il regolamento di cui all’articolo 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti di cui al comma 4, lettera d), a limitato impatto territoriale, da assoggettare a PAS in relazione:
a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;
b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;
c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale.
7. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, esse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 11.”.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 37 , comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 . (Disposizioni in materia di energia).

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17 , commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.