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Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 69

Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 33
- Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 39/2005
1. L’articolo 13 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 - Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio
1.Fermo restando quanto disposto agli articoli 16 bis e 17, in applicazione dell’
Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 28/2011
, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 11, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le centrali ibride come definite dall’articolo 8, comma 2, del d.l.gs. 387/2003, secondo il procedimento di cui al presente articolo.
2. Ai fini dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, l'istanza è corredata dal piano
degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito.
3. In conformità al paragrafo 13.1, lettera j), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la Giunta regionale stabilisce, in via generale, l’importo della cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, che i soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 1 si impegnano a corrispondere.
4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, l’amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi dell’
articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9
(Disposizioni in materia di procedimento amministrativo), oppure comunica l’improcedibilità dell’istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso, il procedimento è avviato solo alla data dell’istanza completa. Trascorsi i quindici giorni senza che l’amministrazione abbia comunicato l’improcedibilità, il procedimento si intende avviato.
5. Entro trenta giorni dall’avvio del procedimento, l’amministrazione convoca la conferenza dei servizi, che si svolge con le modalità di cui all’articolo 12, comma 2.
6. L’eventuale ulteriore documentazione o i chiarimenti necessari per la valutazione degli interventi, sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall’amministrazione procedente in un'unica soluzione. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi trenta giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori trenta giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all’esame del progetto sulla base degli elementi disponibili.
7. Nel caso di impianti soggetti a verifica di assoggettabilità, essa è effettuata sul progetto preliminare con le modalità di cui alla
l.r. 10/2010
, prima della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica secondo quanto disposto all’
Sito esternoarticolo 5, comma 2, del d.lgs. 28/2011
.
8. Nel caso di impianti soggetti a VIA, i lavori della conferenza di servizi di cui al
comma 3, restano sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di detto procedimento, che si svolge secondo le disposizioni di cui alla
l.r. 10/2010
.
9. Ferme restando le eventuali sospensioni del procedimento previste dai commi 4 e 6, nonché l’eventuale sospensione del procedimento dovuta all’esercizio di poteri sostitutivi previsti dalla
l.r. 53/2001
, il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non può essere comunque superiore a novanta giorni.
10. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, nonché le disposizioni di cui al
Sito esternod.lgs. 28/2011
e al d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010 emanato in attuazione dell’
Sito esternoarticolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003
.”.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 37 , comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 . (Disposizioni in materia di energia).

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17 , commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.