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Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 69

Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 27
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente:
“d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 13 e le concessioni di cui all’articolo 14, per quanto concerne:
1) gli impianti geotermici;
2) gli impianti eolici di potenza superiore a 1 megawatt;
3) le linee e gli impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della
legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza) o qualora interessino un ambito territoriale interregionale;
4) le opere di sviluppo della rete elettrica di cui all’
Sito esternoarticolo 4, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), funzionali all’immissione ed al ritiro dell’energia prodotta da una pluralità di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non inserite nei preventivi di connessione, qualora interessino ambiti territoriali interprovinciali.”;
“e)esercita le funzioni connesse alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all’articolo 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera d);”.
“e bis) esercita le funzioni connesse alla procedura abilitativa semplificata (PAS), per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all’articolo 16 bis, comma 5, per le tipologie di opere indicate alla lettera d);”.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 37 , comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 . (Disposizioni in materia di energia).

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17 , commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.