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Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 69

Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 22
- Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 42/1998
1. L’articolo 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme in materia di trasporto pubblico locale), è sostituito dal seguente:
“Art. 14 - Servizi di trasporto pubblico autorizzati effettuati con autobus
1. Le aziende di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa possono presentare, all’amministrazione competente ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, domanda di autorizzazione per la realizzazione di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus.
2. La domanda di autorizzazione è redatta in conformità allo schema approvato da ciascuna amministrazione. Il dirigente della competente struttura regionale approva con proprio atto lo schema di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati:
a) la planimetria con l’indicazione del percorso e delle fermate, specificando, per ciascuna fermata, se la medesima coincide o meno con fermate già esistenti;
b) il programma di esercizio del servizio;
c) le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l’effettuazione del servizio;
d) l’indicazione degli autobus destinati allo svolgimento del servizio richiesto;
e) il sistema tariffario con l’indicazione dei titoli di viaggio e delle relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi compresi nella stessa.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus da esercire su tratte non interessate da servizi di trasporto pubblico programmati, l’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, previa:
a) verifica dei requisiti per l’effettuazione del servizio da parte dell’azienda richiedente;
b) acquisizione, per i nuovi percorsi e per le nuove fermate, del nulla osta ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di cui all’
Sito esternoarticolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 753
(Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).
5. Nel caso di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus da esercire su tratte interessate da servizi di trasporto pubblico programmati, l’amministrazione competente verifica la compatibilità dei servizi da autorizzare con quelli in essere, e, in caso di esito negativo, la possibilità e le condizioni per la modifica del relativo contratto di servizio.
6. Qualora il servizio da autorizzare interessi servizi programmati affidati da altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento, l’amministrazione competente trasmette la
relativa domanda agli altri soggetti interessati, che effettuano l’istruttoria di cui al comma 5 e comunicano, entro novanta giorni dal ricevimento, i relativi esiti alla stessa amministrazione competente.
7. L’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione nel caso in cui i servizi risultino compatibili con quelli programmati e, ove non risultino compatibili, a condizione che:
a) a seguito della modifica dei contratti relativi ai servizi programmati interessati, si realizzino economie della spesa pubblica;
b) siano garantiti livelli e qualità di servizio non inferiori a quelli del servizio programmato;
c) siano espletati positivamente gli adempimenti di cui al comma 4.
8. L’amministrazione competente provvede al rilascio dell’autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, previo espletamento dell’istruttoria di cui ai commi 5 e 6 e, ove necessario, acquisita la comunicazione relativa all’avvenuta modifica dei contratti di servizio da parte delle altre amministrazioni interessate. Il procedimento è sospeso fino all’acquisizione di tale comunicazione.
9. Ove si renda necessaria l’acquisizione del nulla osta di cui al comma 4, lettera b), il procedimento è sospeso fino all’acquisizione dello stesso.
10. Per l’effettuazione di servizi autorizzati non è consentito l’utilizzo di autobus oggetto di finanziamento pubblico, anche parziale, non ancora completamente ammortizzato.
11. All’autorizzazione sono allegati il percorso, il programma di esercizio, la targa ed il numero di telaio degli autobus destinati allo svolgimento del servizio e il sistema tariffario assentiti. Le eventuali modifiche degli stessi sono autorizzate dall’amministrazione competente nei termini e con le procedure di cui al presente articolo.
12. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui al comma 3, lettera c), l’azienda cessa il servizio dandone immediata comunicazione all’amministrazione competente. L’amministrazione che ha rilasciato l’autorizzazione vigila, per quanto di competenza, sul permanere del possesso dei requisiti, provvedendo alla verifica degli stessi con cadenza almeno triennale.
13. Il disposto di cui ai commi 6 e 8 si applica anche nel caso di servizi che interessano il territorio di un’altra Regione, con percorso prevalente in Toscana.”.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 37 , comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 . (Disposizioni in materia di energia).

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17 , commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.