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Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 69

Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 17
1. L’articolo 41 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è sostituito dal seguente:
“Art. 41 - Avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente
1. L’avvio di un’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato ad una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 42 e dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
2. Il contenuto della SCIA è definito nel regolamento di cui all’articolo 49, con l’indicazione specifica della documentazione da presentare per ciascuna delle attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente.
3. Il comune esercita una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
4. L’azienda USL può effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1, un sopralluogo di verifica presso la sede dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente secondo le modalità di cui all’articolo 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
5. Il SUAP trasmette la segnalazione di cui al comma 1, all’azienda USL competente per territorio ai fini della registrazione nell’anagrafe di cui all’articolo 15 del d.p.g.r. 40/R/2006.
6. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al SUAP la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell’attività, nonché ogni variazione significativa dell’attività.
7. In caso di variazione significativa dell’attività, delle strutture e del ciclo produttivo, l’azienda USL può effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, un sopralluogo di verifica secondo le modalità di cui all’articolo 14 del d.p.g.r. 40/R del 2006.".

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 37 , comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 . (Disposizioni in materia di energia).

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17 , commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.