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Legge regionale 30 novembre 2012, n. 68

Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

CAPO III
- Realizzazione di superfici vitate e rivendicazione delle produzioni di vini a DO
Art. 6
- Richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto(3)

Articolo abrogato con l.r. 13 dicembre 2017, n. 73, art. 13.

Abrogato.
Art. 7
- Dichiarazione per l’estirpazione delle superfici vitate e concessione di diritti di reimpianto(3)

Articolo abrogato con l.r. 13 dicembre 2017, n. 73, art. 13.

Abrogato.
Art. 8
Abrogato.
Art. 9
Abrogato.
Art. 10
Abrogato.
Art. 11
- Dichiarazione per gli impianti destinati al consumo familiare(3)

Articolo abrogato con l.r. 13 dicembre 2017, n. 73, art. 13.

Abrogato.
Art. 12
Abrogato.
Art. 13
- Idoneità tecnico-produttiva delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO(3)

Articolo abrogato con l.r. 13 dicembre 2017, n. 73, art. 13.

Abrogato.
Art. 14
- Rivendicazione annuale delle produzioni dei vini a DO(3)

Articolo abrogato con l.r. 13 dicembre 2017, n. 73, art. 13.

Abrogato.
Art. 15
- Disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l’equilibrio di mercato(3)

Articolo abrogato con l.r. 13 dicembre 2017, n. 73, art. 13.

Abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.