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Legge regionale 26 novembre 2012, n. 66

Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011.

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 26 novembre 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;


Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012)


Considerato quanto segue:


1. Nel corso del mese di novembre 2012 si sono verificati eventi meteorologici intensi che hanno interessato gran parte del territorio della Regione Toscana causando eventi di piena significativi sui corsi d’acqua più importanti e sul reticolo minore, oltre a fenomeni di frana molto diffusi, con gravi disagi alla popolazione e danni al sistema delle infrastrutture pubbliche;


2. In conseguenza degli eventi sopracitati il Presidente della Giunta regionale con decreto 13 novembre 2012, n. 196, integrato con decreto 15 novembre 2012, n. 199, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003;


3. La Camera dei deputati ha approvato un emendamento al disegno di legge di stabilità per l’anno 2013 che prevede uno stanziamento di euro 250 milioni a favore delle regioni colpite dagli eventi meteorologici del novembre 2012;


4. La situazione di grave rischio che si è venuta a creare rende indifferibile un’azione immediata per scongiurare ulteriori aggravamenti e il persistere degli attuali pericoli per l’incolumità pubblica;


5. È necessario uno stanziamento finanziario straordinario per consentire l’attuazione degli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni e alla messa in sicurezza idrogeologica, salvo l’eventuale reintegro con le risorse assegnate dallo Stato;


5 bis. Gli eventi alluvionali hanno provocato altresì notevoli danni alla popolazione dei comuni più gravemente colpiti, causando anche la perdita di beni essenziali, indispensabili per assicurare le normali condizioni di vita; (1)

Punto aggiunto con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71, art. 1.



5 ter. Appare pertanto necessario un intervento legislativo immediato che disponga uno stanziamento finanziario straordinario per consentire l’erogazione di contributi forfetari alle persone fisiche che hanno subito la perdita di tali beni essenziali, al fine di agevolare un immediato ritorno alle normali condizioni di vita. (1)

Punto aggiunto con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71, art. 1.



Approva la presente legge


Art. 1
- Oggetto
1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave emergenza e di rischio per la pubblica incolumità conseguente agli eventi meteorologici intensi che hanno colpito il territorio regionale nel mese di novembre 2012, è stanziato l’importo di euro 100.000.000,00, per l’attuazione di un piano straordinario di interventi pubblici urgenti e indifferibili di ripristino e di messa in sicurezza idrogeologica.
Art. 2
- Piano straordinario di interventi
1. Il Presidente della Giunta regionale approva, anche per stralci, il piano straordinario di interventi di cui all’articolo 1, tenuto conto dell’individuazione dei territori colpiti, effettuata con la dichiarazione di stato di emergenza regionale di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).
2. Il piano straordinario può prevedere anche interventi avviati dagli enti competenti nell’immediatezza dell’evento.
3. Il Presidente della Giunta regionale detta, con proprio atto, le disposizioni per l’attuazione del piano straordinario, ferma restando l’applicazione:
a) delle procedure di monitoraggio e controllo e dei poteri sostitutivi previsti nella legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”);
b) del potere di ordinanza di cui all’articolo 27 della l.r. 67/2003.
4. Nell’ambito delle disposizioni di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale può definire anche specifiche forme di verifica da parte delle strutture regionali sulla esecuzione degli interventi del piano straordinario da parte degli enti competenti.
5. L’approvazione del piano straordinario è comunicata alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.
Art. 2 bis
- Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali. (2)

Articolo prima inserito con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71, art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 66.

1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012, la Regione interviene con un contributo forfetario in favore dei soggetti privati, a titolo di aiuto per fronteggiare le prime spese necessarie per il reintegro dei beni di prima necessità perduti a causa degli eventi medesimi.
2. Hanno titolo al contributo le persone fisiche gravemente danneggiate dall’evento aventi un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di euro 36.000,00, con abitazione abituale e continuativa nei comuni maggiormente interessati dall’evento, individuati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"). Il limite massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00 per nucleo familiare.
3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni pervenute ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del d.p.g.r. 24/R/2008 .
4. I criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo sono disciplinate dai comuni, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2.
5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione del presente articolo può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l’autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della l.r. 67/2003 , oppure di provvedimenti nazionali.
Art. 3
- Patto di stabilità territoriale. Criterio di priorità per l’anno 2013
1. Per l’anno 2013, la Giunta regionale, nella rideterminazione in senso migliorativo dell’obiettivo programmatico degli enti locali ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), applica, quale criterio prioritario, la realizzazione di interventi legati alla situazione di emergenza conseguente gli eventi meteorologici del mese di novembre 2012 ai sensi del comma 5, lettera d), del medesimo articolo 12.
2. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, sono compresi quelli di somma urgenza effettuati dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza.
Art. 4
- Norma finanziaria
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.000.000,00 per l’anno 2012 ed euro 70.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 115 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014, annualità 2013.
1 bis. Agli oneri connessi all'erogazione del contributo straordinario di cui all'articolo 2 bis, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'anno 2012 si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012. (3)

Comma aggiunto con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71, art. 3.

1 ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1 bis, al bilancio di previsione 2012, è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2012
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 1.000.000,00
In aumento, UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti”, per euro 1.000.000,00. (3)

Comma aggiunto con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71, art. 3.

1 quater. Le risorse incassate relativamente al tributo di cui alla legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 (Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’articolo 5, comma 5 quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile") dopo il 1° ottobre 2012, sono destinate, per l’importo di euro 2.000.000,00, al finanziamento dei contributi straordinari di cui all’articolo 2 bis. (4)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 67.

1 quinquies. Per l’anno 2013 sono destinate ulteriori risorse pari ad euro 2.000.000,00, agli oneri connessi all’erogazione del contributo straordinario di cui all’articolo 2 bis, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 114 "Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013. (4)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 67.

Art. 5
- Modifiche all'allegato A della l.r. 66/2011
1. La tabella di cui al punto 2 (Piano regionale di azione ambientale “PRAA” 2007 – 2010) della prima sezione dell’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), come modificata dalla legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012), è sostituita dalla seguente:
U.P.B. Risorse previste con il bilancio di previsione 2012
343 € 499.570,80
421 € 3.158.000,00
422 € 3.077.692,44
427 € 3.170.000,00
428 € 100.000,00
432 € 219.436,00
433 € 250.000,00
Totale € 10.474.699,24
Art. 6
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Punto aggiunto con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 66.

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Comma aggiunto con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 67.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.