Menù di navigazione

Legge regionale 26 novembre 2012, n. 66

Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011.

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 26 novembre 2012

Art. 2
- Piano straordinario di interventi
1. Il Presidente della Giunta regionale approva, anche per stralci, il piano straordinario di interventi di cui all’articolo 1, tenuto conto dell’individuazione dei territori colpiti, effettuata con la dichiarazione di stato di emergenza regionale di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).
2. Il piano straordinario può prevedere anche interventi avviati dagli enti competenti nell’immediatezza dell’evento.
3. Il Presidente della Giunta regionale detta, con proprio atto, le disposizioni per l’attuazione del piano straordinario, ferma restando l’applicazione:
a) delle procedure di monitoraggio e controllo e dei poteri sostitutivi previsti nella legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”);
b) del potere di ordinanza di cui all’articolo 27 della l.r. 67/2003.
4. Nell’ambito delle disposizioni di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale può definire anche specifiche forme di verifica da parte delle strutture regionali sulla esecuzione degli interventi del piano straordinario da parte degli enti competenti.
5. L’approvazione del piano straordinario è comunicata alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 66.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 67.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.