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Legge regionale 24 novembre 2012, n. 64

Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012.

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 24 novembre 2012




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua);


Considerato quanto segue:


1. Alla luce del quadro economico-finanziario in cui sono chiamati ad operare gli enti locali, in conseguenza dei provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo in materia di spesa pubblica, stante le difficoltà prodotte sulle finanze, in particolare dei comuni di minori dimensioni, appare necessario intervenire anche sui termini di restituzione degli anticipi ai comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti previsti dall’articolo 7 ter della l.r. 69/2008, posticipandoli di ulteriori tre anni e interrompendo contestualmente le procedure di compensazione operate sui trasferimenti regionali destinati a vario titolo ai comuni inadempienti;


2. Nelle more dell’effettuazione della gara per l’individuazione del soggetto gestore del lotto unico regionale, occorre assicurare la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale, dando certezza agli enti locali ed agli operatori del settore in ordine alla possibilità di reiterazione, alla scadenza del primo biennio, dei provvedimenti di emergenza di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;


3. In considerazione dei tempi necessari per la costituzione degli organi dell’Autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla L.R. 88/1998 e L.R. 1/2005), la cui effettiva operatività costituisce presupposto per l’esercizio delle funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e la gestione e manutenzione delle aree portuali di competenza, è necessario precisare che le relative risorse sono attribuite alla stessa Autorità a partire dalla data di costituzione dei suoi organi;


4. Occorre sostituire l'allegato A della l.r. 66/2011 contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi a seguito della seconda variazione di bilancio;


5. Occorre consentire l'accesso all'anticipazione di cui all'articolo 45 della l.r. 68/2011 anche alla provincia che è succeduta nei rapporti della comunità montana estinta. La norma originaria prevedeva questa possibilità per il solo commissario provinciale. Si tratta di risorse che devono essere restituite alla Regione e pertanto l'estensione non comporta oneri aggiuntivi, potendo invece essere utile, se ricorre la necessità, al fine di evitare automatiche conseguenze negative in capo alla provincia per effetto delle regole del patto di stabilità.


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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La Corte costituzionale ha dichiarato, con Sito esternosentenza n. 2 del 13 gennaio 2014 , l'illegittimità costituzionale dell'art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.