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Legge regionale 24 novembre 2012, n. 64

Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012.

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 24 novembre 2012

Art. 5
1. Dopo l'articolo 150 terdecies della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:
“Art. 150 quaterdecies Contributo straordinario al Comune di Abetone
1. È assegnato per l’anno 2012 al Comune di Abetone un contributo straordinario una tantum, pari
ad euro 100.000,00, destinato a finanziare progetti d’investimento finalizzati a
contrastare lo stato di difficoltà economica del sistema neve nella Montagna pistoiese.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2012, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 516 "Sviluppo locale - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale ha dichiarato, con Sito esternosentenza n. 2 del 13 gennaio 2014 , l'illegittimità costituzionale dell'art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.