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Legge regionale 13 novembre 2012, n. 63

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio").

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 22 novembre 2012

Art. 1
- Installazione di impianti fotovoltaici in aree degradate
1. Possono essere installati impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kW nelle aree degradate (**) come definite dall'allegato A della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”), che siano incluse nelle zone vincolate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice per i beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2022, n. 137).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.