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Legge regionale 29 ottobre 2012, n. 60

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007)

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 ottobre 2012





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, dello Statuto;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);


Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);


Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);


Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n, 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1 gennaio 2007);


Considerato quanto segue:


1. La forte contrazione di risorse subita dalle regioni a seguito delle recenti manovre finanziarie statali rende necessario, per il mantenimento del livello dei servizi essenziali erogati dalla Regione, reperire ulteriori risorse attivando la leva fiscale;


2. È necessario incrementare la tassa automobilistica sui veicoli assoggettati al pagamento del tributo in misura fissa minima annua, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che impedisce, senza distinzione alcuna, il recupero di crediti tributari di importo inferiore a euro 30,00, numerosi per questo tributo;


3. L’articolo 24, comma 1, del d.lgs. 504/1992 stabilisce il 10 novembre quale termine ultimo entro il quale la Regione può con legge determinare l’importo della tassa automobilistica con effetto sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo;


4. È necessario, per rispettare tale termine, prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.