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Legge regionale 29 ottobre 2012, n. 60

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007)

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 ottobre 2012

Art. 2
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 52/2006 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, agli importi della tassa automobilistica regionale vigenti nell'anno 2012, relativi a periodi fissi posteriori a tale data, si applicano i seguenti aumenti:
a) 10 per cento dell’importo fisso minimo annuo;
b) 10 per cento dell’importo base dovuto per motocicli di cilindrata superiore a 50 centimetri cubici;
c) 10 per cento dell’importo oltre 100 KW dovuto per autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocarri di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2007”);
d) 5 per cento per i restanti importi.”.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 della l. r. 52/2006 è aggiunto il seguente:
“2 ter. Il comma 2 bis non si applica ai veicoli con uso privato in locazione senza conducente, per i quali resta fermo l'importo stabilito dall'articolo 1 bis, comma 2 quater.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.