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Legge regionale 25 ottobre 2012, n. 59

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 ottobre 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione;


Visti l’articolo 4, comma 1, lettera v), e gli articoli 62 e 66 dello Statuto;


Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Visti gli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema degli enti locali);


Visto il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 ottobre 2012;


Considerato quanto segue:


1. Occorre adeguare le disposizioni della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema degli enti locali), di seguito denominata “legge regionale”, alle previsioni del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012;


2. L’adeguamento consiste anzitutto:


a) nell’inserimento, nel testo della legge regionale, di riferimenti alla città metropolitana, ente locale che sarà costituito a decorrere dal 1° gennaio 2014;


b) nella modifica delle disposizioni sulle funzioni fondamentali dei comuni, sui termini per l’esercizio associato obbligatorio, sulle spese di personale delle unioni di comuni, sulle condizioni per l’accesso ai contributi delle unioni di comuni;


c) nella modifica delle disposizioni sulle unioni di comuni a disciplina differenziata;


d) nella soppressione delle disposizioni sull’esercizio associato obbligatorio delle funzioni legate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.


3. Occorre, onde evitare continui adeguamenti a norme statali che prevedono ambiti di esercizio associato, disporre in via generale sul riferimento agli ambiti di dimensione territoriale adeguata della legge regionale ogni volta che la legge statale richieda alla Regione di provvedere a tale identificazione;


4. Occorre altresì apportare modifiche alla legge regionale per facilitare la modifica degli ambiti di dimensione territoriale adeguata e la costituzione di nuove unioni da parte di comuni che fuoriescono dall’unione di appartenenza;


5. Nel confermare la disciplina della legge regionale sull’ordinamento delle unioni, è necessario, in vista della scadenza del termine di adeguamento degli statuti, precisare in via generale che norme statutarie adottate in difformità non si applicano, applicandosi invece direttamente la disciplina di legge; sempre in vista della scadenza del termine di adeguamento degli statuti, è necessario semplificare, per le unioni di comuni derivanti da trasformazione di comunità montane, il procedimento di valutazione della Regione sugli effetti che si producono in caso di recesso o di scioglimento;


6. E’ necessario, per le stesse ragioni, dettare disposizioni interpretative sulla determinazione della popolazione ai fini dell’elezione dei componenti nel consiglio dell’unione dei comuni con più di diecimila abitanti, essendo coerente con il sistema della rappresentanza di secondo grado che la popolazione di riferimento sia corrispondente a quella considerata nell’elezione del consiglio comunale che procede all’elezione;


7. E’ opportuno spostare di un anno il termine per la formazione della graduatoria generale del disagio in considerazione della mancata pubblicazione dei dati ufficiali dell’ultimo censimento da parte dell’ISTAT;


8. E’ necessario accelerare il processo di estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese, già disciolta con provvedimento regionale, per consentire il prodursi degli effetti successori verso la Provincia di Pistoia senza interferire con il processo di riordino territoriale delle province, considerato peraltro che, sulla base delle rilevazioni del commissario nominato per l’estinzione dell’ente, non si sono evidenziati rapporti cui dovrebbero succedere i comuni; in tale contesto, è altresì necessario dettare norme per la rimodulazione dei finanziamenti concessi dalla Regione agli enti subentranti alle comunità non trasformate;


9. In relazione al processo in corso di riordino territoriale delle province e di riordino delle funzioni locali, è necessario sopprimere il termine entro il quale la Regione provvede alla cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti agli enti locali;


10. Occorre disciplinare, in via transitoria, la concessione dei contributi alle unioni di comuni nell’anno 2012, consentendo a tal fine che le norme della legge regionale modificate con la presente legge continuino ad avere efficacia, in ragione del limitato tempo a disposizione da parte dei comuni per provvedere ad ulteriori modifiche statutarie; in tale contesto, è altresì opportuno rinviare al 2013 l’applicazione della sanzione della mancata concessione del contributo agli enti che non abbiano effettuato taluni adempimenti di comunicazione di atti;


11. E’ necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione, considerata l’urgenza per le unioni di comuni e per i piccoli comuni in situazione di disagio di avere norme di riferimento utili per l’accesso ai contributi regionali, anche in ragione dei termini posti dalla normativa statale per le variazioni di bilancio;


12. Di accogliere il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.