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Legge regionale 25 ottobre 2012, n. 59

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 ottobre 2012

Art. 28
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 108 sono sostituiti dai seguenti:
“1. La Giunta regionale, entro il primo semestre del 2014, presenta una relazione al Consiglio regionale che dà conto:
a) del processo di estinzione delle comunità montane;
b) degli atti associativi adottati dai comuni e delle funzioni fondamentali avviate;
c) delle aggregazioni e delle forme associative costituite;
d) della concessione dei contributi di premialità per le buone pratiche di cui al titolo V, capo III.
2. A partire dal 2015, e con cadenza biennale, la relazione dà conto unicamente degli elementi di cui al comma 1, lettera b).”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.