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Legge regionale 25 ottobre 2012, n. 59

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 ottobre 2012

Art. 25
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente:
“c) esercitino almeno le seguenti funzioni:
1) per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato: due funzioni fondamentali¸ o, in alternativa ad una di esse, le altre funzioni in materia di viabilità e strade comunali di cui al numero 2);
2) per tutti i comuni dell'unione: una funzione fondamentale, ovvero almeno le funzioni comunali relative alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
“1 bis. Ai fini del comma 1, lettera c):
a) non sono considerate le funzioni del catasto e della tenuta dei registri di stato civile e di
popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
b) è considerata la funzione fondamentale della protezione civile solo se l'esercizio associato è svolto in maniera compiuta in conformità con la legislazione regionale in materia di protezione civile.”
.
3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 dopo le parole:
“direttamente dallo statuto”
sono aggiunte le seguenti:
“, definite in conformità con la legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali”
.
4. Al comma 4 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 le parole:
“o non hanno trasmesso nei termini gli atti di cui all’articolo 9, comma 1”
sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.