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Legge regionale 25 ottobre 2012, n. 59

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 ottobre 2012

Art. 23
1. Dopo l’articolo 78 della l.r. 68/2011, è inserito il seguente:
“Art. 78 bis - Disposizioni speciali per l’estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese
1. La Comunità montana Appennino pistoiese è estinta a decorrere dal 1° dicembre 2012. Sono fatti salvi gli atti adottati, ai sensi degli articoli 71 e 72 e gli effetti da questi prodotti.
2. A decorrere dalla data di estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese, il commissario straordinario, nominato ai sensi dell’articolo 72, cessa dalle sue funzioni e la Provincia di Pistoia subentra nell’esercizio delle funzioni dell’ente estinto allo stesso titolo per il quale dette funzioni sono esercitate dalla comunità montana al momento dell’estinzione e per il territorio già di competenza della comunità montana estinta; il subentro comporta che la disciplina regionale, già applicabile all’esercizio delle funzioni della comunità montana estinta, si intende riferita alla provincia. La provincia succede, altresì, in tutti i rapporti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere da a) a j), nonché nei mutui di cui al medesimo articolo 73, comma 1, lettera l). Dalla data di estinzione della comunità montana cessano di avere efficacia gli atti associativi fra i comuni e la comunità montana stessa.
3. Le disposizioni dell’articolo 75, commi 2 e 3, si applicano per quanto compatibile con le disposizioni del presente articolo. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 75, commi da 4 a 9. Dell’articolo 76 si applica unicamente il comma 2 ter.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto a dettare disposizioni per l’assegnazione alla Provincia di Pistoia delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana Appennino pistoiese.
5. La Provincia di Pistoia effettua la ricognizione dei beni per i quali occorrono trascrizioni, volture catastali o altri adempimenti di legge; il Presidente della Giunta regionale, con uno o più decreti, prende atto della ricognizione. Il decreto del Presidente della Giunta regionale costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali e gli altri adempimenti di legge.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.