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Legge regionale 25 ottobre 2012, n. 59

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 ottobre 2012

Art. 21
- Sostituzione dell’articolo 61 della l.r. 68/2011
1. L'articolo 61, della l.r. 68/2011, è sostituito dal seguente:
“Art. 61 - Effetti dell’istituzione delle unioni di comuni a disciplina differenziata
1. Se l'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata avviene ai sensi dell’articolo 60, comma 6, l'unione di comuni a disciplina ordinaria è estinta dalla data di istituzione della nuova unione; la nuova unione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'unione estinta e, salvo la disciplina differenziata, opera in continuità con l'unione estinta, anche nell'esercizio delle funzioni che risultano già in capo all'unione estinta per effetto dell'articolo 68, comma 1.
2. Se l'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata avviene fra comuni già facenti parte di unioni di comuni a disciplina ordinaria, fermo restando quanto previsto dall’articolo 20, comma 7, e dall'articolo 49, comma 1, dalla data di istituzione dell’unione di comuni a disciplina differenziata, i comuni coinvolti cessano di far parte dell’unione di comuni a disciplina ordinaria, cessano altresì gli atti associativi da essi stipulati con altri comuni o unioni di comuni. L'unione di comuni a disciplina ordinaria di cui faceva già parte il comune continua a svolgere le funzioni conferite dalla Regione all'unione anche sul territorio del comune medesimo.
3. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, per i quali non si è provveduto all’istituzione dell’unione di comuni a disciplina differenziata, si applica esclusivamente la disciplina dei comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Non si applicano le disposizioni statutarie che prevedono l’esclusione o il recesso automatici da un’unione di un
comune fino a 1.000 abitanti, adottate in ragione dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 16 del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011, previgente all’entrata in vigore del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.