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Legge regionale 25 ottobre 2012, n. 59

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 ottobre 2012

Art. 20
- Sostituzione dell’articolo 60 della l.r. 68/2011
1. L'articolo 60 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“Art. 60 - Proposta di aggregazione e istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata
1. I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che non fanno parte di unioni di comuni e i comuni fino a 1.000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trasmettono alla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 16 del d.l. 138/2011 convertito dalla l.
148/2011, e nei termini stabiliti dalla medesima normativa statale, la proposta di aggregazione e la documentazione ivi prevista. L'aggregazione deve essere compresa in una stessa provincia, deve avere continuità territoriale e popolazione complessiva superiore a 1.000 abitanti. La popolazione complessiva può essere inferiore se l’aggregazione non ha continuità territoriale con comuni aventi popolazione fino a 1.000 abitanti.
2. La mancata trasmissione, da parte dei comuni di cui al comma 1, della proposta di aggregazione entro il termine stabilito dalla normativa statale vigente comporta l’applicazione, nei confronti dei comuni medesimi, della disciplina sull’esercizio obbligatorio delle funzioni
fondamentali di cui all’articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010.
3. La Giunta regionale, sulla base delle proposte deliberate dai comuni, definisce con propria deliberazione le aggregazioni, ai fini della successiva istituzione delle unioni di comuni a disciplina differenziata. Sono prese in considerazione unicamente le proposte che rientrano in uno dei seguenti casi:
a) la proposta è avanzata solo da comuni aventi popolazione fino a 1.000 abitanti, riguarda solo detti comuni, è stata da essi deliberata e rispetta le condizioni del comma 1;
b) la proposta è avanzata da comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, facenti parte di un’unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, riguarda tutti i comuni dell’unione, e la proposta è stata deliberata da tutti i comuni dell’unione.
4. Negli altri casi, non si procede all’istituzione dell’unione a disciplina differenziata.
5. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede, ai sensi della normativa statale, all'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata, per la quale è stata presentata la proposta di aggregazione e sulla quale la Giunta regionale ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, lettere a) o b). Se espressamente richiesto nelle deliberazioni dei comuni, l’unione è istituita anticipatamente entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 3.
6. Se la proposta è avanzata, ai sensi del comma 3, lettera b), da tutti i comuni di un'unione di comuni già costituita, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque all'istituzione della nuova unione.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.