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Legge regionale 25 ottobre 2012, n. 59

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 ottobre 2012

Art. 17
1. L'alinea del comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011, è sostituito dal seguente:
“1. Nell’ambito dei territori di cui all'allegato A, fatta eccezione per i comuni di cui all'articolo 54, comma 2, i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane, avviano l’esercizio associato delle funzioni fondamentali mediante convenzione o unione di comuni, osservando i seguenti limiti dimensional;”
.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 è inserita la seguente:
“b bis) Il limite dimensionale di cui alla lettera a), può essere diverso se nell'ambito è presente un solo comune obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali e se l'esercizio associato è svolto in convenzione; in tal caso detto limite dimensionale corrisponde alla popolazione complessiva del comune obbligato e del comune contermine associato;”
.
3. Il comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“2. Fermo restando l’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi della legislazione statale vigente, se i comuni obbligati costituiscono un’unione di comuni a disciplina ordinaria, sono tenuti almeno all’esercizio, mediante l’unione medesima, di due funzioni fondamentali, o, in alternativa ad una di esse, delle funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera
c), numero 2).”
.
4. Le lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 sono sostituite dalle seguenti:
“a) l'unione esercita, per tutti i comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio, almeno due funzioni fondamentali, o, in alternativa ad una di esse, le altre funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera c), numero 2);
b) l'unione esercita per tutti i comuni associati almeno una funzione fondamentale o, in alternativa, le altre funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera c), numero 2;”
.
5. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011, dopo le parole:
“che comportino il voto favorevole anche dei sindaci”
sono aggiunte le seguenti:
“partecipanti alla votazione”
.
6. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011, dopo le parole:
“dei comuni tenuti all'esercizio”
è aggiunta la seguente:
“associato”
.
7. Al comma 5 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011, la parola:
“2012”
è sostituita con la seguente:
“2013”
.
8. Il comma 6 dell’'articolo 55 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“6. Si ha corrispondenza di funzioni, ai sensi del comma 4, lettera d), quando l'unione esercita per tutti i comuni due medesime funzioni .”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.