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Legge regionale 25 ottobre 2012, n. 59

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 ottobre 2012

Art. 14
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 68/2011 le parole:
”e le relative modifiche statutarie”
sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“2. Il sindaco del comune che intende recedere e i sindaci dei comuni che intendono
sciogliere l’unione ne danno comunicazione alla Giunta regionale. Alla comunicazione è allegata la deliberazione del consiglio comunale di recesso o di scioglimento.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 50 della l.r. 68/2011, le parole:
”e stabilisce la data di decorrenza del recesso, delle modifiche statutarie o dello scioglimento dell’unione”
sono soppresse.
4. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 50 della l.r. 68/2011 le parole:
”, la modifica statutaria”
sono soppresse.
5. Al comma 5 dell’articolo 50 della l.r. 68/2011, le parole:
“gli atti di recesso, di modifica dello statuto dell'unione”
sono sostituite dalle seguenti:
”gli atti di recesso e”
.
6. Il comma 7 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011, è sostituito dal seguente:
“7. Se l’unione non esercita entro il 31 dicembre 2013 le funzioni fondamentali di cui all’articolo 55, commi 2 e 4, nei casi ivi previsti, o comunque non esercita le funzioni di cui all’articolo 55, comma 4, lettera b), nonché in caso di successiva cessazione dell’esercizio di tali funzioni da parte dell’unione, la Giunta regionale procede ai sensi del comma 4, lettera c). In alternativa, la Giunta regionale presenta una proposta di legge con la quale si provvede all’attribuzione ad altri enti delle funzioni già conferite all’unione.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.