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Legge regionale 25 ottobre 2012, n. 59

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 ottobre 2012

Art. 11
1. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 25 della l.r. 68/2011, le parole:
“della sezione II”
sono soppresse.
2. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 25 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“Decorso tale termine, le disposizioni statutarie in difformità al presente capo non si applicano, e si applicano le disposizioni del capo medesimo; fatta salva la disciplina transitoria di cui all’articolo 110 per il presidente dell’unione che non ricopre la carica di sindaco, se uno degli organi di cui all’articolo 26, comma 1, risulta costituito in difformità alle disposizioni del presente capo, gli organi medesimi decadono di diritto, e sono così provvisoriamente costituiti:
a) il consiglio dell’unione è composto dai sindaci dei comuni associati e dai rappresentanti individuati ai sensi dell’articolo 29;
b) la giunta dell’unione è composta da tutti i sindaci dei comuni associati;
c) il presidente è individuato nel sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, e, fino all’elezione del nuovo presidente, si applicano i criteri di rotazione di cui all’articolo 34, comma 8.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.