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Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 57

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 22 ottobre 2012

Art. 6
- Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 51/2009
1. L’articolo 19 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 19 - Segnalazione certificata di inizio attività
1. Sono soggetti a SCIA per le fattispecie di cui all’articolo 20, gli studi professionali che effettuano le procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o di minor rischio per l’utente individuate dal regolamento di cui all’articolo 48.
2. La SCIA è presentata in via telematica allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio lo studio professionale ha sede ed è corredata, oltre che dalla documentazione e dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio sottoscritte dal legale rappresentante attestanti i requisiti previsti, dai seguenti documenti:
a) una planimetria, sottoscritta da un tecnico abilitato, con indicazione della destinazione d’uso dei locali completa di rapporti aeroilluminanti ed altezza;
b) una relazione, asseverata da un medico igienista o da un tecnico con esperienza almeno triennale nell’ambito dei processi di sterilizzazione, descrittiva delle modalità di sterilizzazione e degli indicatori di processo e di efficacia di cui lo studio si è dotato.
3. L’attività può essere iniziata o la variazione realizzata dalla data di presentazione della SCIA al SUAP.
4. Il comune, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 1, in caso di accertata carenza della documentazione e delle condizioni e dei requisiti richiesti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività o di realizzazione delle variazioni previste, ed ordina la rimozione dei relativi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a rimuovere le carenze rilevate entro un termine fissato dall’amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
5. Decorso il termine di sessanta giorni il comune può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al comma 4, nei seguenti casi:
a) falsità o mendacia degli atti e delle relazioni di cui la SCIA è corredata;
b) situazioni che presentano difformità rispetto alle norme previste per la tutela della salute.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.