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Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 57

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 22 ottobre 2012

Art. 5
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 51/2009 sono aggiunte le parole:
“,
ad esclusione di quelli relativi ai servizi trasfusionali, di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs 261/2007 .”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 51/2009 è aggiunto il seguente:
“5 bis. La Regione, con periodicità biennale, svolge funzioni di verifica sul possesso dei requisiti di tutti i servizi trasfusionali, con le modalità definite con atto del dirigente regionale competente per materia ed avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione individuati con il criterio di cui al comma 5. I dipartimenti di prevenzione nello svolgimento delle verifiche si avvalgono di un valutatore per il sistema trasfusionale inserito nell’elenco nazionale istituito con d.m. salute 26 maggio 2011.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.