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Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 57

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 22 ottobre 2012

Art. 3
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 51/2009 dopo la parola:
“autorizzate”
sono inserite le seguenti:
“, ad esclusione delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti di cui all’articolo 6 bis,”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 51/2009 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Il comune dispone, con periodicità biennale rispetto all’ultima verifica effettuata,
il controllo sul mantenimento dei requisiti da parte di tutte le unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti già autorizzate. I comuni possono sempre disporre visite di verifica mirate o altre attività di controllo adeguate in caso di incidenti gravi o reazioni indesiderate gravi.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.