Menù di navigazione

Legge regionale 28 settembre 2012, n. 52

Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 28 settembre 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), e l’ articolo 42 dello Statuto;


Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;


Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;


Vista legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 12 settembre 2012, favorevole a condizione che vengano recepite le raccomandazioni formulate nello stesso parere;


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 “Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti):


1. Al fine di contemperare il rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica, sancito dall'articolo 41 della Costituzione e di concorrenza, sancito dal Trattato dell'Unione europea, recentemente ripresi a livello legislativo dal legislatore statale, con il rispetto dei valori costituzionali di tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali, sono state effettuate modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005;


2. E’ necessario aggiornare le previsioni relative ai requisiti soggettivi di accesso all’attività commerciale nonché le disposizioni relative alla disciplina dell’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, per adeguarle alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e nel decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, che ha introdotto disposizioni integrative e correttive al citato decreto;


3. Al fine di consentire un efficace controllo preventivo proporzionato alla tutela degli interessi perseguiti sono stati previsti regimi autorizzatori per l’apertura delle medie e grandi strutture di vendita;


4. Per quanto riguarda il regime regolativo delle grandi strutture di vendita, il sistema autorizzatorio è stato disciplinato con una pianificazione territoriale di livello sovracomunale finalizzata unicamente a tutelare l’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, la salute, i lavoratori ed i beni culturali. Per tali strutture sono stati inoltre fissati requisiti qualitativi obbligatori, è stato previsto l’obbligo del loro insediamento in aree aventi una specifica destinazione d’uso, nonché il rispetto di parametri tecnici e di viabilità;


5. Al fine di semplificare la procedura abilitativa per la modifica di settore merceologico delle medie e delle grandi strutture di vendita, è stato introdotto il regime della segnalazione certificata d’inizio attività;


6. Considerata la diffusa tendenza alla realizzazione di addensamenti di strutture di vendita che, di fatto, presentano un impatto urbanistico, viabilistico e commerciale parificabile a quello delle grandi strutture di vendita, si è ritenuto opportuno disciplinare con legge quella che viene considerata una tipologia di esercizi di vendita in sede fissa, ossia le strutture di vendita in forma aggregata, già previste nel vigente regolamento di attuazione. Tale disciplina consente di evitare un fenomeno che spesso si sostanzia in un aggiramento delle previsioni relative alle grandi strutture di vendita, in considerazione anche del fatto che una carenza normativa determinerebbe una disparità di trattamento tra insediamenti commerciali aventi pari ricadute urbanistiche, ambientali e viabilistiche;


7. In considerazione della specificità di alcune tipologie di esercizi, specializzati nella vendita di merci ingombranti e a consegna differita, che necessitano di molto spazio espositivo ma che hanno un ridotto impatto sul territorio in termini di necessità di parcheggi e di viabilità, per tali grandi strutture sono previsti specifici criteri di calcolo della superficie di vendita, più semplificati rispetto a quelli ordinari;


8. Al fine di adeguare i requisiti di accesso all’attività di commercio su aree pubbliche ai principi della libertà di iniziativa economica, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, viene estesa la possibilità di esercizio della suddetta attività anche alle società di capitali e viene eliminato il requisito della residenza dell’operatore per l’esercizio dell’attività in forma itinerante;


9. E’ necessario adeguare i requisiti dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande alla sopravvenuta norma nazionale che ha eliminato l’obbligo di possesso dei requisiti professionali;


10. E’ opportuno chiarire che, in caso di attività di somministrazione non soggette a requisiti comunali caratterizzate dall’esercizio congiunto con altre attività, queste ultime debbano essere in tutti i casi prevalenti rispetto all’attività di somministrazione;


11. E’ necessario intervenire nella materia della distribuzione di carburanti per adeguarsi ai principi stabiliti nella recente normativa statale. In primo luogo è disposto che i nuovi impianti di distribuzione di carburante, oltre a benzina e gasolio, eroghino almeno un prodotto ecocompatibile in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo economico 3 agosto 2012, n. 15855, e successivi atti statali. È prevista inoltre la possibilità di installare impianti completamente automatizzati anche al di fuori dei centri abitati, di vendere ogni bene e servizio nell’impianto e viene eliminato il divieto dell’attivazione di apparecchiature self-service pre-pagamento nell’orario in cui l’impianto è assistito da personale;


12. E’ necessario modificare alcune disposizioni per superare dubbi interpretativi riscontrati nella fase applicativa delle stesse.


Per quanto concerne il capo II (Modifiche legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”):


13. Al fine di introdurre nell’ordinamento regionale un sistema di pianificazione per l’insediamento di grandi strutture di vendita finalizzato alla tutela dell’ambiente, ivi compreso l’ambiente urbano, del paesaggio e dei beni culturali, della salute e dei lavoratori, è stato disposto che il piano d’indirizzo territoriale (PIT) detti le prescrizione e gli indirizzi per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita, e che le previsioni comunali di grandi strutture di vendita siano assoggettate a una verifica di sostenibilità avente lo scopo di verificare a livello di ambiti sovracomunali il rispetto delle suddette prescrizioni. La valutazione a livello sovracomunale è necessaria in ragione degli effetti che possono avere le grandi strutture.


Per quanto concerne il capo III (Norme transitorie per la localizzazione delle grandi strutture di vendita):


14. In ragione del fatto che il PIT e, successivamente, gli strumenti di pianificazione dei comuni e delle province devono essere adeguati al nuovo quadro normativo, è stato previsto nella proposta uno specifico capo dedicato alle norme transitorie per disciplinare la localizzazione di grandi strutture di vendita fino ai suddetti adeguamenti. E ciò anche al fine di non impedire, durante il periodo di adeguamento, la possibilità di dare attuazione alle destinazioni d’uso contenute, alla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti comunali e di inserire nuove previsioni per le grandi strutture di vendita;


15. La disciplina transitoria per le destinazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevede sostanzialmente una verifica di sostenibilità territoriale di livello sovracomunale, è necessaria in quanto tali previsioni sono state adottate nell’ambito di un sistema che regolava lo sviluppo di grandi strutture mediante un contingentamento quantitativo e quindi le stesse potrebbero essere state previste non tenendo conto di elementi necessari per la compatibilità con il nuovo sistema;


16. La disciplina per l’inserimento di nuove destinazioni d’uso per grandi strutture durante il periodo di adeguamento degli strumenti di pianificazione al nuovo quadro normativo è necessaria per garantire, durante tale periodo, che la possibilità di nuove aree destinate all'insediamento di grandi strutture venga effettuata nel rispetto di criteri di sostenibilità territoriale, valutati con una verifica in sede di conferenza a livello sovra comunale. A tali fini è prevista una conferenza di pianificazione, nuovo istituto concertativo di natura tecnica alla quale partecipano le strutture competenti dei comuni appartenenti all’ambito sovracomunale, della Regione e della provincia nonché dei comuni confinanti ricadenti in altro ambito sovracomunale. La conferenza è inoltre chiamata a valutare la sussistenza delle condizioni per applicare la perequazione intercomunale;


17. Viene introdotto il nuovo istituto della perequazione territoriale a cui si potrà ricorrere nel caso di previsioni di grandi strutture di vendita. La perequazione è prevista in considerazione degli oneri, sia territoriali che ambientali, che deriveranno dalla realizzazione della grande struttura ed a tal fine sono previste adeguate perequazioni per i comuni ricadenti nell’area limitrofa. I comuni e la provincia interessati, attraverso la sottoscrizione di un accordo, istituiscono un apposito fondo nel quale far confluire risorse proprie e parte degli oneri derivanti dall’attività edilizia. Gli enti coinvolti decidono le modalità di costituzione e di gestione del fondo;


18. Riguardo al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali si ritiene di non accogliere alcune raccomandazioni relative al capo II riguardante modifiche alla l.r. 1/2005, in quanto ritenute non coerenti con l’ordinamento legislativo regionale.


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.