Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2013.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

SEZIONE III
- Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile
Art. 8
- Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile, istituita dall’Sito esternoarticolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla Sito esternolegge 23 dicembre 1977, n. 952 , e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) è determinata nelle seguenti misure per metro cubo:
a) per usi civili:
1) euro 0,022 per consumi fino a 120 metri cubi annui;
2) euro 0,030987 per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui;
3) euro 0,030987 per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui;
4) euro 0,030987 per consumi superiori a 1560 metri cubi annui;
b) per usi industriali:
1) euro 0,006 per consumi fino a 1.200.000 metri cubi annui;
2) euro 0,0052 per consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui.
2. L’imposta sostitutiva per le utenze esenti è determinata nella misura di euro 0,026 al metro cubo.
2 bis. A decorrere dal 1° maggio 2017 e fino al 30 aprile 2027, ai consumi di gas naturale utilizzato dai grandi impianti di cogenerazione situati all’interno delle aree di crisi industriale complessa, per la componente relativa alla produzione di energia termica ad uso industriale da utilizzare nelle medesime aree, non si applica l’addizionale regionale sul gas naturale usato come combustibile, istituita dall’Sito esternoarticolo 9, comma 1, del d.lgs. 398/ 1990 , nei limiti e con le modalità di cui al comma 2 ter. (68)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 5.

2 ter. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato, l'agevolazione fiscale di cui al comma 2 bis trova applicazione relativamente a consumi fino a 392.400.000 metri cubi di gas annui e, comunque, per importo non superiore al valore di addizionale corrispondente pari a 550.000,00 euro annui. Oltre la soglia di valore sopra determinata si applicano le ordinarie aliquote dell'addizionale regionale sul gas naturale vigenti. (68)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 5.

2 quater. La periodicità tributaria da assumere a riferimento per la verifica dei consumi di gas naturale è quella decorrente dal 1° maggio di ciascun anno fino al 30 aprile dell'anno successivo. Il consumo di gas inferiore al limite fissato dalla presente legge o comunque tale da aver determinato la mancata applicazione dell'addizionale regionale sul gas naturale usato come combustibile per importo inferiore ad euro 550.000,00, registrato in ciascuna singola periodicità tributaria di riferimento, non dà diritto a cumuli o compensazioni sulle periodicità tributarie successive. (68)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 5.

2 quinquies. Il soggetto beneficiario dell'agevolazione di cui al presente articolo è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere da giugno 2018, alla competente struttura regionale, la documentazione fiscale attestante i consumi di gas naturale effettuati nella periodicità tributaria precedente, come individuata ai sensi del comma 2 quater. (68)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 5.

Art. 9
- Abrogazione
1. L’articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l'anno 2008) è abrogato.
Art. 10
- Disposizioni finanziarie
1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni della presente sezione sono stimate in euro 3.990.000,00 annui e sono imputate alla UPB 111 "Imposte e tasse" del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015.
1 bis. Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2 bis, pari ad euro 550.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2017 – 2019. (69)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 6.

1 ter. Alle minori entrate pari ad euro 550.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2020 al 2027 si fa fronte con legge di bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ). (69)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 6.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ai sensi dell'articolo 68, comma 2 le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10, poi sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, di nuovo sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 16, poi così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art.19, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , le disposizioni di questa lettera sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, poi sostituite conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto 4 del considerato del preambolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola aggiunta con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 4, ed ora così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 5, ed ora cosi sostituito con l.r.4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 27; poi sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 ; art. 6; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 9; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 16 ; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74 , art. 13 ; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 11 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 2 .; infine così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, poi sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 52 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 15, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 16 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 2 ., ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 1 bis , poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita da l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.