Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2013.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 65 undecies
- Contributo straordinario al Comune di Siena (39)

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 8.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 800.000,00 (57)

Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 18.

per l'anno 2014, al Comune di Siena, per la promozione della candidatura di Siena a Capitale europea della cultura 2019 e per il funzionamento dell’unità operativa che gestisce la candidatura stessa, subordinatamente all'esito favorevole della preselezione delle città finaliste che sarà effettuata entro il mese di novembre 2013 dalla giuria di cui alla decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione “Capitale europea della cultura” per gli anni dal 2007 al 2019.
2. Il contributo di cui al comma 1, è assegnato con le procedure di cui al piano della cultura 2012 – 2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2012, n. 55.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 800.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti" del bilancio di previsione 2014. (58)

Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 18.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ai sensi dell'articolo 68, comma 2 le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10, poi sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, di nuovo sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 16, poi così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art.19, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , le disposizioni di questa lettera sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, poi sostituite conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto 4 del considerato del preambolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola aggiunta con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 4, ed ora così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 5, ed ora cosi sostituito con l.r.4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 27; poi sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 ; art. 6; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 9; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 16 ; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74 , art. 13 ; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 11 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 2 .; infine così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, poi sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 52 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 15, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 16 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 2 ., ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 1 bis , poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita da l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.