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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2013.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 57
1. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili), è sostituito dal seguente:
"3. Per l'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2, il titolare dell'autorizzazione deve versare al comune un
contributo rapportato alla quantità e qualità dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale nel limite massimo del 10,50% del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. Il comune provvede a versare annualmente alla azienda unità sanitaria locale competente per territorio ed alla Regione le quote di contributo ad esse spettanti. La Giunta regionale, nello stabilire gli importi unitari, fa riferimento all'ammontare medio annuale delle spese che i comuni, le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio e la Regione devono sostenere per gli interventi e gli adempimenti a cui è destinato il contributo. Il contributo è destinato:
a) per il 94% al comune, per gli interventi infrastrutturali e per le opere di tutela ambientale comunque correlati alle attività estrattive, nonché per la razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attività di cava, compresa la relativa vigilanza;
b) per il 5% alla azienda unità sanitaria locale, per la copertura delle spese per il soccorso interno all’attività estrattiva e il suo raccordo con il sistema di emergenza sanitaria;
c) per l’1% alla Regione, per gli adempimenti di pianificazione e di monitoraggio in materia di
attività estrattive.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 78/1998 è inserito il seguente:
"3 bis. Entro il 30 giugno di ogni anno è versato un acconto rapportato alla metà del volume previsto di materiale da estrarre nell'anno come risultante dagli elaborati di progetto e, entro il 31 dicembre dello stesso anno, il conguaglio come risultante dagli elaborati di rilievo della
cava redatti nello stesso mese.".
3. Al comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 78/1998 le parole
"del 5%"
sono sostituite dalle seguenti:
"del 5,25%".
4. Il comma 5 bis dell’articolo 15 della l.r. 78/1998 è sostituito dal seguente:
"5 bis. Ad eccezione del contributo destinato alla azienda unità sanitaria locale di cui alla lettera b) del comma 3, i contributi di cui ai commi 3 e 4 non sono versati nel caso in cui il comune applichi tributi locali connessi con l'escavazione di materiali di cava. Ove il comune
intenda applicare i contributi di cui ai commi 3 e 4 e, dall'applicazione degli stessi, per l'anno precedente, risultino proventi inferiori rispetto a quelli derivanti dai predetti tributi locali relativamente allo stesso periodo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce specifici importi unitari del contributo di cui al comma 3, indicando le quote spettanti alla azienda
unità sanitaria locale e alla Regione per gli interventi e per gli adempimenti di cui di cui alle lettere b) e c), del medesimo comma 3. Tali importi unitari sono determinati, per gli ambiti territoriali interessati ed in relazione ai materiali già soggetti all'applicazione dei tributi, anche oltre il limite del dieci per cento del valore di mercato e comunque nel limite massimo di euro 4,20 a tonnellata. Gli importi unitari sono determinati sulla base di una proposta formulata dal comune contenente:
a) la quantificazione delle spese, comunque connesse alle attività estrattive, che il comune intende sostenere annualmente con i contributi di cui al comma 3;
b) l'individuazione delle categorie dei materiali da estrarre;
c) l'indicazione dell'importo unitario del contributo per ciascuna categoria di materiali;
d) la previsione delle quantità complessive annuali di commercializzazione ripartite
per ciascuna categoria di materiali.".

Note del Redattore:

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Ai sensi dell'articolo 68, comma 2 le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

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Numero così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10.

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Comma prima sostituito con con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10, poi sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, di nuovo sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 15.

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Allegato prima sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 16, poi così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art.19, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 13.

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Ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , le disposizioni di questa lettera sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013.

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Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 8.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, poi sostituite conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

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Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 18.

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Punto 4 del considerato del preambolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 44.

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Parola aggiunta con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 4, ed ora così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 5, ed ora cosi sostituito con l.r.4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

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Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 27; poi sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 ; art. 6; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 9; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 16 ; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74 , art. 13 ; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 11 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 2 .; infine così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 9.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

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Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, poi sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 52 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

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Comma prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 50.

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Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 15, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 51.

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Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

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Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 19.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 61.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 6 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 6 .

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 16 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 2 ., ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 1 bis , poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 1.

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Parola così sostituita da l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.