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Legge regionale 14 settembre 2012, n. 49

Modifiche alla l.r. 1/2005 , alla l.r. 65/2010 , alla l.r. 66/2011 , alla l.r. 68/2011 . Abrogazione della l.r. 58/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 17 settembre 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"):


1. È necessario incrementare l'importo stabilito nella l.r. 1/2005 per gli interventi di cui all'articolo 29 bis, comma 1, lettera e).


Per quanto concerne il capo II (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 "Legge finanziaria per l’anno 2011"):


2. È necessario, in concomitanza con la seconda legge di variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e pluriennale 2012 – 2014, assicurare la copertura finanziaria per gli interventi previsti dall'articolo 138 quater della l.r. 65/2010 , qualora nell'ambito dei medesimi si renda necessario procedere all'acquisizione e successiva vendita delle aree in crisi.


Per quanto concerne il capo III (Abrogazione della legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 “Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5, comma 5 quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile"):


3. L’imposizione tributaria prevista dalla l.r. 58/2011 , con cui era stata appunto istituita, a decorrere dal 2012, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione allo scopo di finanziare gli interventi relativi alle calamità verificatesi sul territorio regionale nell’autunno 2011, è divenuta eccessivamente gravosa con il recente, ulteriore, aumento della stessa aliquota disposto dal governo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione del dopo terremoto in Emilia Romagna. Si ritiene pertanto necessario eliminare, dal 1° ottobre 2012, l’imposta regionale e abrogare la sua legge istitutiva, pur mantenendo gli impegni assunti con le popolazioni toscane colpite dagli eventi calamitosi ripristinando, con la corrispondente variazione di bilancio, gli stanziamenti originariamente previsti a loro favore;


4. È inoltre venuta meno, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 22/2012, la disposizione statale di cui all’Sito esternoarticolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 26 febbraio 2011, n. 10 , ai sensi della quale spettava alle regioni fronteggiare con proprie risorse gli eventi rispetto ai quali fosse stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, disposizione che aveva appunto dato luogo all’istituzione dell’imposta regionale di cui alla l.r. 58/2011 .


Per quanto concerne il capo IV (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 "Legge finanziaria per l’anno 2012"):


5. Occorre sostituire l'allegato A della l.r. 66/2011 contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi a seguito della seconda variazione di bilancio.


Per quanto concerne il capo V (Incentivi per la fusione e incorporazione dei comuni):


6. Allo scopo di incentivare ulteriormente le fusioni e le incorporazioni di comuni, si ritiene opportuno modificare il comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 68/2011 , incrementando il contributo da corrispondere ai singoli comuni, il quale passa dagli attuali euro 150.000,00 a euro 250.000,00 prevedendo contestualmente la possibilità che la legge regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione stabilisca un contributo maggiore sulla base dell'esistenza di determinati parametri indicati dalla sopracitata l.r. 68/2011 .


Approva la presente legge


CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Art. 1
Abrogato.
CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)
Art. 2
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 138 quater della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), è inserito il seguente:
"2 bis. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013.".
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 138 quater della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:
"2 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.".
3. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 138 quater della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:
"2 quater. Qualora per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 si renda necessario procedere all'acquisizione delle aree riconosciute in situazione di grave crisi e alla successiva vendita, i relativi proventi sono finalizzati alla riduzione dell’indebitamento per pari importo.".
CAPO III
- Abrogazione della legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 (Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5, comma 5 quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile")
Art. 3
- Abrogazione della l.r. 58/2011
1. La legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 (Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5, comma 5 quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile"), è abrogata a decorrere dal 1° ottobre 2012.
2. I procedimenti di riscossione del tributo in corso alla data di decorrenza dell'abrogazione di cui al comma 1, si concludono secondo la disciplina dell'abrogata l.r. 58/2011 .
Art. 4
- Interventi per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno interessato la Lunigiana nell'anno 2011
1. La Regione Toscana è autorizzata a finanziare gli interventi relativi ai danni occorsi a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana nel mese di ottobre 2011, di cui al piano generale degli interventi approvato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2011, n. 3974, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Art. 5
- Norma finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dagli effetti dell'applicazione dell'articolo 4 della l.r. 58/2011 , nonché dal mancato gettito per il trimestre ottobre-dicembre 2012 a seguito dell'abrogazione di cui all'articolo 3, a valere sugli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 "Imposte e tasse del bilancio di previsione 2012", sono stimate in euro 25.750.000,00 per l’anno 2012.
2. Per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 4 è autorizzata, per l’anno 2012, la spesa complessiva di euro 31.500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 115 "Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
CAPO IV
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012)
Art. 6
- Sostituzione dell'allegato A della l.r. 66/2011
1. L’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), è sostituito dall'allegato A della presente legge.
CAPO V
- Incentivi per la fusione e incorporazione dei comuni
Art. 7
1. Il comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituito dal seguente:
“1. In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni è concesso un contributo pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario per cinque anni fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per il nuovo comune a decorrere dall'anno successivo all'elezione del nuovo consiglio comunale. La legge regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione può stabilire un contributo maggiore in presenza di almeno due parametri tra quelli di seguito indicati:
a) popolazione del comune risultante dalla fusione superiore a 10.000 abitanti, a condizione che almeno uno dei comuni interessati alla fusione o incorporazione risulti già obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;
b) classe di virtuosità riconosciuta ad almeno un comune interessato alla fusione o incorporazione ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 14 settembre 2011, n. 148
;
c) almeno due comuni in situazione di disagio beneficiari del contributo di cui all'articolo 82.”.
CAPO VI
- Norma finale
Art. 8
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.