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Legge regionale 14 settembre 2012, n. 49

Modifiche alla l.r. 1/2005 , alla l.r. 65/2010 , alla l.r. 66/2011 , alla l.r. 68/2011 . Abrogazione della l.r. 58/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 17 settembre 2012

CAPO III
- Abrogazione della legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 (Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5, comma 5 quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile")
Art. 3
- Abrogazione della l.r. 58/2011
1. La legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 (Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5, comma 5 quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile"), è abrogata a decorrere dal 1° ottobre 2012.
2. I procedimenti di riscossione del tributo in corso alla data di decorrenza dell'abrogazione di cui al comma 1, si concludono secondo la disciplina dell'abrogata l.r. 58/2011 .
Art. 4
- Interventi per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno interessato la Lunigiana nell'anno 2011
1. La Regione Toscana è autorizzata a finanziare gli interventi relativi ai danni occorsi a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana nel mese di ottobre 2011, di cui al piano generale degli interventi approvato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2011, n. 3974, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Art. 5
- Norma finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dagli effetti dell'applicazione dell'articolo 4 della l.r. 58/2011 , nonché dal mancato gettito per il trimestre ottobre-dicembre 2012 a seguito dell'abrogazione di cui all'articolo 3, a valere sugli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 "Imposte e tasse del bilancio di previsione 2012", sono stimate in euro 25.750.000,00 per l’anno 2012.
2. Per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 4 è autorizzata, per l’anno 2012, la spesa complessiva di euro 31.500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 115 "Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.