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Legge regionale 14 settembre 2012, n. 49

Modifiche alla l.r. 1/2005 , alla l.r. 65/2010 , alla l.r. 66/2011 , alla l.r. 68/2011 . Abrogazione della l.r. 58/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 17 settembre 2012

CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)
Art. 2
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 138 quater della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), è inserito il seguente:
"2 bis. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013.".
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 138 quater della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:
"2 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.".
3. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 138 quater della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:
"2 quater. Qualora per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 si renda necessario procedere all'acquisizione delle aree riconosciute in situazione di grave crisi e alla successiva vendita, i relativi proventi sono finalizzati alla riduzione dell’indebitamento per pari importo.".

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.