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Legge regionale 14 settembre 2012, n. 49

Modifiche alla l.r. 1/2005 , alla l.r. 65/2010 , alla l.r. 66/2011 , alla l.r. 68/2011 . Abrogazione della l.r. 58/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 17 settembre 2012

Art. 5
- Norma finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dagli effetti dell'applicazione dell'articolo 4 della l.r. 58/2011 , nonché dal mancato gettito per il trimestre ottobre-dicembre 2012 a seguito dell'abrogazione di cui all'articolo 3, a valere sugli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 "Imposte e tasse del bilancio di previsione 2012", sono stimate in euro 25.750.000,00 per l’anno 2012.
2. Per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 4 è autorizzata, per l’anno 2012, la spesa complessiva di euro 31.500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 115 "Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.