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Legge regionale 23 luglio 2012, n. 41

Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 1 agosto 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e n) dello Statuto;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 marzo 2012;


Considerato quanto segue:


1. Il vivaismo rappresenta uno dei settori trainanti dell’agricoltura regionale e costituisce elemento di qualificazione della presenza della Toscana nei mercati esteri, oltre ad essere un’attività agricola localizzata storicamente a partire dagli anni 1950 – 1960, almeno in una dimensione economica di un certo rilievo, in specifiche aree del territorio regionale;


2. Il verde urbano, a partire dalla sua fondamentale funzione bioclimatica e sociale, rappresenta un fattore imprescindibile di crescita della vivibilità delle città, oltre a rappresentare in termini sempre più importanti un contributo in termini di recupero urbanistico;


3. La qualificazione, la valorizzazione e l’innovazione del verde urbano e di connettività urbana è punto cardine per un maggiore equilibrio ecologico dei territori urbani e del benessere delle persone all’interno di tali aree e rappresenta un’opportunità di sviluppo sostenibile;


4. L’attività vivaistica necessita di un sostegno specifico in ragione della sua capacità di essere presente sui mercati internazionali, a beneficio dell’economia toscana, attraverso politiche aventi carattere di continuità temporale, compatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, che orientino l’attività vivaistica verso una compiuta sostenibilità comprendente la qualificazione del paesaggio e delle urbanizzazioni contemporanee anche con l’implementazione della presenza nei tessuti urbanizzati delle componenti del sistema del verde;


5. Si ritiene, pertanto, di intervenire con uno strumento legislativo unitario ed organico che si pone l’obiettivo di valorizzarne la funzione economica, sociale ed ambientale, attraverso l’individuazione di aree vocate, per tradizione e peso economico del settore, al vivaismo, al fine di concentrare prioritariamente su di esse le politiche regionali di settore;


6. Si prevede inoltre l’inserimento, nell’ambito degli atti della programmazione regionale, di misure e azioni dedicate, in particolare, a rafforzare la competitività delle imprese vivaistiche sul mercato, attraverso l’ammodernamento delle strutture e degli impianti aziendali, la promozione della ricerca e dell’innovazione, il sostegno all’attività di formazione e specializzazione degli operatori del settore, il sostegno agli enti locali per la realizzazione o ristrutturazione delle componenti del sistema del verde e di qualificazione del paesaggio urbano;


7. Agli assi portanti sopracitati, fanno da corollario una serie di altri importanti interventi a sostegno del settore, tra cui, le agevolazioni in materia di annessi agricoli funzionali all’attività vivaistica, nonché la definizione di criteri di sostenibilità per l’introduzione della disciplina del sistema del verde urbano e di connettività urbana negli strumenti urbanistici comunali. A tal fine si prevede che il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” – Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti), sia modificato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;


8. È infine prevista l’emanazione di un apposito regolamento attuativo delle disposizioni della presente legge;


Approva la presente legge


Art. 1
- Oggetto e finalità della legge
1. La Regione Toscana, con la presente legge, interviene a sostegno dell'attività vivaistica al fine di valorizzarne la funzione economica, sociale e ambientale, garantendo l’obiettivo della sostenibilità.
2. La Regione Toscana promuove lo sviluppo e la qualificazione delle aree a verde come strumento di valorizzazione del paesaggio e come strumento di contrasto e contenimento delle emissioni climalteranti in atmosfera e della difesa delle falde freatiche in area urbana, come componente strutturale del sistema città destinate ad elevare il confort e il benessere urbano.
3. Per attività vivaistica si intende l'attività professionale di produzione e vendita di vegetali, di prodotti vegetali e dei relativi materiali di propagazione.
4. L’attività vivaistica è un’attività agricola e può essere esercitata in qualsiasi territorio classificato agricolo.
Art. 2
- Obiettivi e ambiti di intervento
1. La Regione promuove, all’interno dei propri atti di programmazione, misure e azioni per:
a) favorire la competitività delle imprese vivaistiche mediante il rafforzamento di fattori concorrenti a realizzare la migliore azione delle aziende sui mercati;
b) favorire l’ammodernamento delle strutture e degli impianti aziendali delle imprese vivaistiche al fine di una implementazione dell’ecoefficienza;
c) favorire nell’ambito del settore vivaistico la ricerca, l’innovazione e la sperimentazione, anche attraverso il sostegno alle aggregazioni di imprese all’interno delle aree vocate, la costituzione di reti per l’innovazione ed il trasferimento di conoscenza fra istituzioni scientifiche e imprese del settore per:
1) la competitività delle imprese sul mercato;
2) la produzione di energie rinnovabili da fonti agricolo forestali;
3) la conservazione del germoplasma forestale autoctono, in coerenza con gli interventi della Regione in materia;
4) la diffusione di metodi di produzione a basso impatto ambientale che limitino il ricorso a prodotti fitosanitari potenzialmente dannosi per l’ecosistema e per le specie animali e vegetali;
5) la produzione di compost di qualità come ammendante nel settore agricolo, secondo modalità compatibili con la salvaguardia delle risorse naturali;
6) il riutilizzo degli scarti verdi aziendali nell'ambito dell'azienda stessa o in forme associate.
d) diffondere la realizzazione di bacini aziendali e multiaziendali di accumulo delle acque piovane ad uso irriguo, di reti di distribuzione delle acque irrigue nonché delle acque di risulta e di quelle di dilavamento delle superfici interessate, degli impianti di raccolta, trattamento, smaltimento e riuso delle acque aziendali;
e) sostenere l’attività di formazione, aggiornamento professionale e specializzazione degli operatori delle attività vivaistiche, nonché degli operatori in materia di giardineria e di forestazione urbana, ingegneria naturalistica e paesaggistica, attraverso il sistema della formazione professionale, di cui alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
f) sostenere gli enti locali per la realizzazione o ristrutturazione delle componenti del sistema del verde e di qualificazione del paesaggio urbano, ai sensi della normativa vigente, favorendo la costituzione di azioni intercomunali, di programmazione e di gestione consociata tra comuni;
g) sostenere iniziative, sia pubbliche sia private, per la realizzazione o ristrutturazione del verde urbano, con criteri di sostenibilità e finalizzati al rimodernamento e all’implemento delle superfici verdi urbane, con particolare attenzione alle creazioni di spazi verdi fruibili e di spazi verdi destinati all’agricoltura amatoriale e sociale ed alla produzione di energie rinnovabili, individuando nella procedura dei bandi la forma più idonea per promuovere gli interventi;
h) promuovere misure ed azioni volte a favorire le finalità di cui al presente articolo quali buone pratiche nell’ambito della economia verde;
i) promuovere progetti sperimentali di coordinamento tra le aziende, finalizzati alla formazione di spazi verdi di connettività ai sensi dell’articolo 6, comma 1, nonché alla formazione di attrezzature e servizi comuni e misure per l’accessibilità.
2. Le misure a favore degli interventi per l’ammodernamento, o la realizzazione di strutture comprensoriali o multiaziendali, sono previste prioritariamente, nell’ambito degli atti di programmazione regionale, all’interno delle aree vocate di cui all’articolo 3.
Art. 3
- Aree vocate alle attività vivaistiche
1. Sono individuate come aree vocate alle attività vivaistiche, di seguito denominate aree vocate, le aree agricole, coerenti con i contenuti del piano di indirizzo territoriale (PIT) avente valenza di piano paesaggistico, che abbiano destinazione di attività vivaistica da almeno dieci anni.
2. Possono essere individuate ulteriori aree vocate, compatibili con le caratteristiche morfologiche del territorio, in coerenza con i criteri insediativi del regolamento di cui all’articolo 11.(1)

Regolamento regionale 13 maggio 2014, n. 25/R.

3. Nella previsione di nuove aree vocate, dovranno essere evitati ambiti di particolare valore paesaggistico o comunque caratterizzati da rilevante tessitura agraria tradizionale, privilegiando quelle già dotate di una rete viaria idonea, rispettando la viabilità storica e i caratteri di ruralità della viabilità poderale, sia in termini morfologici sia dimensionali, fatti salvi interventi minimi di adeguamento funzionale.
4. Nelle aree destinate alle attività vivaistiche sono ammesse azioni volte alla loro qualificazione funzionale e ambientale per rimuovere le situazioni di criticità che incidono sul corretto svolgimento delle pratiche colturali, con particolare riferimento alla disponibilità di risorse idriche, di possibilità di accesso e al corretto assetto idraulico ed idrogeologico.
5. Le aree vocate devono avere una superficie contigua minima non inferiore a quella definita con il regolamento di cui all’articolo 11, salvo casi storicamente preesistenti da oltre venti anni con presenza di oggettive limitazioni territoriali od economiche.(1)

Regolamento regionale 13 maggio 2014, n. 25/R.

6. Nelle aree vocate, oltre alle attività vivaistiche, sono consentiti impegni di suolo per finalità collegate alla tutela, valorizzazione e sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse. All’interno delle aree vocate è consentita la coltivazione sia in pieno campo che in contenitore, nel rispetto delle norme vigenti volte ad assicurare il corretto flusso delle acque meteoriche alla rete idraulica principale. Il regolamento di cui all’articolo 11 fissa la percentuale massima di superficie da destinare alle coltivazioni in contenitore al di fuori delle aree vocate.(1)

Regolamento regionale 13 maggio 2014, n. 25/R.

Art. 4
- Individuazione delle aree vocate
1. Le province, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, attraverso i piani territoriali di coordinamento (PTC), riconoscono ed individuano le aree vocate, ai sensi dell’articolo 3, indirizzando i contenuti della pianificazione comunale al fine della sua corretta applicazione.
2. Entro centoventi giorni dagli adempimenti di cui al comma 1, i comuni adeguano i quadri conoscitivi dei piani strutturali e dei regolamenti urbanistici senza necessità di variante. Trascorso inutilmente il termine di cui al presente comma, la disciplina relativa alle aree vocate si applica nelle aree individuate ai sensi del comma 1.
Art. 5
- Annessi agricoli ad uso vivaistico nelle aree vocate
1. Nelle aree vocate alle attività vivaistiche, la costruzione di nuovi annessi agricoli destinati all’attività vivaistica è commisurata alle necessità produttive aziendali, sulla base del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA) nel rispetto dei parametri fissati dal PTC.
2. Nelle aree vocate, in considerazione della specificità della produzione, le aziende che svolgono l'attività vivaistica non sono tenute al rispetto delle superfici minime fondiarie previste dall’articolo 41 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), per la realizzazione degli annessi agricoli. Possono, altresì, essere derogati gli indici relativi alle altezze degli annessi agricoli destinati all'attività vivaistica così come previsti negli strumenti urbanistici comunali. Tali deroghe non si applicano ai beni paesaggistici ai sensi dell’Sito esternoarticolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), in coerenza con i contenuti del PIT avente valenza di piano paesaggistico.
3. Le province, sulla base dei contenuti del regolamento di cui all’articolo 11, individuano nei PTC, le caratteristiche tipologiche, costruttive e i parametri dimensionali massimi degli annessi ricadenti nelle aree vocate. (1)

Regolamento regionale 13 maggio 2014, n. 25/R.

4. Per gli annessi agricoli ad uso vivaistico non è ammesso il cambio di destinazione d'uso agricola. Nel caso di variazioni della destinazione d'uso rispetto all'uso agricolo, agli annessi stessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 132 della l.r. 1/2005 .
5. Le serre stagionali, le serre temporanee semplicemente ancorate al suolo senza modifica dello stato dei luoghi, gli ombrari e gli impianti di vasetteria con sottofondo semimpermeabile, anche con materiale inerte, sono realizzati nelle aree vocate, previa comunicazione a firma del titolare di impresa, secondo le modalità semplificate ed i contenuti definiti dal regolamento di cui all'articolo 11.(1)

Regolamento regionale 13 maggio 2014, n. 25/R.

6. Ai fini del presente articolo si definiscono nuovi annessi quelli costruiti dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
- Qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano(1)

Regolamento regionale 13 maggio 2014, n. 25/R.

1. La presente legge, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 37 della l.r. 1/2005 nonché dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” – Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti), si propone di qualificare, valorizzare ed innovare il sistema del verde urbano e di connettività urbana che concorre a garantire l'equilibrio ecologico dei territori urbani, incentivando azioni volte all'incremento della qualità ed alla riconoscibilità delle trame del verde, contribuendo a promuovere la riqualificazione dei paesaggi degradati. I comuni sono tenuti a censire il proprio patrimonio verde aggiornandolo periodicamente, avendo cura di dedicare apposita sezione al censimento del popolamento arboreo cittadino ed a redigere appositi piani di gestione nei quali inserire una programmazione economica finanziaria. Le modalità di censimento sono definite dal regolamento di cui all’articolo 11.
2. Il d.p.g.r. 2/R/2007 detta le modalità e stabilisce i criteri di sostenibilità per l’introduzione della disciplina del sistema del verde urbano e di connettività urbana negli strumenti urbanistici comunali. A tal fine sono indicati indici prestazionali da collegare ai processi di inurbamento e di ristrutturazione delle aree edificate.
3. I comuni, al fine di concorrere alle finalità di cui ai commi 1 e 2, disciplinano il sistema del verde all'interno dei propri strumenti urbanistici, in attuazione dei contenuti del regolamento di attuazione di cui all'articolo 11 e tramite norme tecniche di attuazione inserite nel regolamento urbanistico vigente redatte da professionalità competenti in materia di paesaggio e verde urbano.
4. Secondo i principi ispiratori del Protocollo di Kyoto, con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 11, la Regione, nel caso di territori interessati da criticità ambientali, si fa parte attiva nella promozione di azioni di piantumazioni a verde e di boschi urbani con azione compensativa, nonché nel recupero e nella valorizzazione energetica delle biomasse prodotte dalle superfici verdi urbane.
5. La Regione Toscana, all'interno dei propri atti di programmazione, promuove misure ed azioni volte a favorire le finalità di cui al presente articolo quali buone pratiche nell’ambito della green-economy. In tal senso i comuni sono tenuti ad effettuare il rinnovamento del sistema verde cittadino usufruendo di materiale vegetale di provenienza prevalentemente regionale e di sicuro acclimatamento.
6. Il regolamento di cui all’articolo 11, stabilisce le modalità con le quali è tenuta l’analisi dei prezzi e delle voci delle opere a verde pubblico elaborata e periodicamente aggiornata.
Art. 7
- Semplificazione delle attività amministrative relative all'esercizio delle attività vivaistiche
1. Nelle more dell’attuazione dei principi di semplificazione di cui alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), ed in particolare delle disposizioni di cui al titolo II, capo II e capo III, l’autorizzazione per le attività vivaistiche è presentata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale).
Art. 8
- Promozione dell'attività vivaistica
1. La Regione, al fine di promuovere le attività vivaistiche, stabilisce le modalità e le risorse per la valorizzazione del prodotto vivaistico toscano nel programma annuale delle attività di promozione economica di cui all’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale e del turismo).
Art. 9
- Indirizzi per la diffusione e qualificazione delle componenti del sistema del verde urbano
1. Al fine di favorire nel territorio la diffusione e la qualificazione delle componenti del sistema del verde, la Regione Toscana assume i seguenti obiettivi prioritari:
a) la realizzazione di boschi in città finalizzati al sequestro degli inquinanti e alla refrigerazione dell’ambiente urbano, perseguendo quanto in essere nei sistemi di certificazione ambientale;
b) la perequazione tramite l’impianto di infrastrutture verdi lungo la rete stradale, in conformità al codice della strada, attraverso la realizzazione di nuove alberature con supporto degli arbusti a ridosso delle strade di grande circolazione e a difesa della rete ciclopedonale;
c) l’impiego di verde architettonico su edifici e parcheggi, quali misure destinate a favorire l’efficienza energetica, il mantenimento della falda freatica urbana e la riduzione delle superfici impermeabili;
d) la conservazione e la tutela del verde esistente e la sua implementazione mediante l’inserimento di nuovo verde nelle pertinenze degli edifici;
e) l’installazione di spazi verdi in prossimità dei luoghi di residenza come azioni destinate a migliorare il confort e il benessere urbano.
Art. 10
- Sostegno per la riduzione di pressioni ambientali ed il miglioramento della qualità dell’aria
1. Alle imprese che realizzano investimenti produttivi è previsto il sostegno ad interventi finalizzati alla riduzione delle pressioni ambientali, come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera h), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive).
2. Tra gli interventi di cui al comma 1, rientra la realizzazione da parte delle stesse imprese di zone o aree a verde, sia nelle aree pubbliche sia in quelle private, a compensazione delle emissioni climalteranti e finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria in Toscana. Sono compresi tra tali interventi quelli volti al recupero e valorizzazione produttiva di aree agricole incolte, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 11.
3. Il piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) di cui alla l.r. 35/2000 prevede, fra i criteri prioritari per l’erogazione dei contributi a favore delle imprese, la contemporanea realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
Art. 11
- Regolamento di attuazione
1. La Regione emana il regolamento di attuazione della presente legge entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa.
2. Il regolamento disciplina:
a) i criteri insediativi per le aree vocate ai sensi dell’articolo 3, comma 2;
b) la superficie minima delle aree vocate ai sensi dell’articolo 3, comma 5, fatti salvi casi storicamente preesistenti da oltre venti anni con presenza di oggettive limitazioni territoriali od economiche;
c) la percentuale massima di superficie da destinare alle coltivazioni in contenitore al di fuori delle aree vocate ai sensi dell’articolo 3, comma 6;
d) le caratteristiche tipologiche, costruttive e i parametri dimensionali massimi degli annessi ricadenti nelle aree vocate ai sensi dell’articolo 5 comma 3;
e) le modalità di presentazione e i contenuti della comunicazione ai sensi dell’articolo 5, comma 5;
f) le modalità relative alle azioni di piantumazione a verde e di boschi urbani ai sensi dell’articolo 6, comma 4.
g) le modalità per ammodernare, gestire, implementare e rendere maggiormente sostenibili, dal punto di vista economico, ecologico ed agronomico, le superfici di verde che compongono il sistema del verde urbano di una città, facendo specifico riferimento ai criteri per la stesura di linee guida per la qualità del verde urbano o a norme tecniche di riferimento da allegare al regolamento urbanistico vigente, l’individuazione di indici prestazionali, le modalità di censimento del patrimonio verde e le modalità di tenuta delle analisi dei prezzi e voci delle opere a verde pubblico, ai sensi dell’articolo 6, commi 1, 2, 3 e 6 e dell’articolo 9;
h) le modalità degli interventi volti al recupero e alla valorizzazione produttiva di aree agricole incolte, ai sensi dell’articolo 10, comma 2.
Art. 12
- Norma transitoria
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, lettera f), e dell’articolo 6, il d.p.g.r. 2/R/2007 è modificato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
- Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2013, trasmette una relazione al Consiglio regionale in cui è evidenziato lo stato di attuazione delle disposizioni e le eventuali criticità emerse, in particolare riguardo all’individuazione delle aree vocate da parte delle province, alla qualificazione e valorizzazione del sistema del verde ed agli interventi finalizzati alla riduzione delle pressioni ambientali ed al miglioramento della qualità dell’aria.
2. Per gli anni successivi la Giunta regionale, con cadenza annuale, trasmette una relazione al Consiglio regionale contenente, in particolare, elementi informativi circa:
a) la concreta adozione da parte dei comuni degli atti volti a consentire la realizzazione di quanto previsto all’articolo 3, comma 4;
b) lo stato di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7.
c) le misure integrative per incentivare il rimodernamento degli spazi verdi delle città.
Art. 14
- Norma finanziaria
1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2 sono definite, a partire dall’esercizio 2012, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).
2. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 8 sono definite, a partire dall’esercizio 2012, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il programma annuale delle attività di promozione economica di cui all’articolo 5 della l.r. 28/1997 .
3. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 10 sono definite, a partire dall’esercizio 2012, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PRSE di cui alla l.r. 35/2000 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.