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Legge regionale 23 luglio 2012, n. 41

Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 1 agosto 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e n) dello Statuto;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 marzo 2012;


Considerato quanto segue:


1. Il vivaismo rappresenta uno dei settori trainanti dell’agricoltura regionale e costituisce elemento di qualificazione della presenza della Toscana nei mercati esteri, oltre ad essere un’attività agricola localizzata storicamente a partire dagli anni 1950 – 1960, almeno in una dimensione economica di un certo rilievo, in specifiche aree del territorio regionale;


2. Il verde urbano, a partire dalla sua fondamentale funzione bioclimatica e sociale, rappresenta un fattore imprescindibile di crescita della vivibilità delle città, oltre a rappresentare in termini sempre più importanti un contributo in termini di recupero urbanistico;


3. La qualificazione, la valorizzazione e l’innovazione del verde urbano e di connettività urbana è punto cardine per un maggiore equilibrio ecologico dei territori urbani e del benessere delle persone all’interno di tali aree e rappresenta un’opportunità di sviluppo sostenibile;


4. L’attività vivaistica necessita di un sostegno specifico in ragione della sua capacità di essere presente sui mercati internazionali, a beneficio dell’economia toscana, attraverso politiche aventi carattere di continuità temporale, compatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, che orientino l’attività vivaistica verso una compiuta sostenibilità comprendente la qualificazione del paesaggio e delle urbanizzazioni contemporanee anche con l’implementazione della presenza nei tessuti urbanizzati delle componenti del sistema del verde;


5. Si ritiene, pertanto, di intervenire con uno strumento legislativo unitario ed organico che si pone l’obiettivo di valorizzarne la funzione economica, sociale ed ambientale, attraverso l’individuazione di aree vocate, per tradizione e peso economico del settore, al vivaismo, al fine di concentrare prioritariamente su di esse le politiche regionali di settore;


6. Si prevede inoltre l’inserimento, nell’ambito degli atti della programmazione regionale, di misure e azioni dedicate, in particolare, a rafforzare la competitività delle imprese vivaistiche sul mercato, attraverso l’ammodernamento delle strutture e degli impianti aziendali, la promozione della ricerca e dell’innovazione, il sostegno all’attività di formazione e specializzazione degli operatori del settore, il sostegno agli enti locali per la realizzazione o ristrutturazione delle componenti del sistema del verde e di qualificazione del paesaggio urbano;


7. Agli assi portanti sopracitati, fanno da corollario una serie di altri importanti interventi a sostegno del settore, tra cui, le agevolazioni in materia di annessi agricoli funzionali all’attività vivaistica, nonché la definizione di criteri di sostenibilità per l’introduzione della disciplina del sistema del verde urbano e di connettività urbana negli strumenti urbanistici comunali. A tal fine si prevede che il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” – Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti), sia modificato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;


8. È infine prevista l’emanazione di un apposito regolamento attuativo delle disposizioni della presente legge;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.