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Legge regionale 23 luglio 2012, n. 41

Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 1 agosto 2012

Art. 4
- Individuazione delle aree vocate
1. Le province, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, attraverso i piani territoriali di coordinamento (PTC), riconoscono ed individuano le aree vocate, ai sensi dell’articolo 3, indirizzando i contenuti della pianificazione comunale al fine della sua corretta applicazione.
2. Entro centoventi giorni dagli adempimenti di cui al comma 1, i comuni adeguano i quadri conoscitivi dei piani strutturali e dei regolamenti urbanistici senza necessità di variante. Trascorso inutilmente il termine di cui al presente comma, la disciplina relativa alle aree vocate si applica nelle aree individuate ai sensi del comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.