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Legge regionale 23 luglio 2012, n. 41

Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 1 agosto 2012

Art. 2
- Obiettivi e ambiti di intervento
1. La Regione promuove, all’interno dei propri atti di programmazione, misure e azioni per:
a) favorire la competitività delle imprese vivaistiche mediante il rafforzamento di fattori concorrenti a realizzare la migliore azione delle aziende sui mercati;
b) favorire l’ammodernamento delle strutture e degli impianti aziendali delle imprese vivaistiche al fine di una implementazione dell’ecoefficienza;
c) favorire nell’ambito del settore vivaistico la ricerca, l’innovazione e la sperimentazione, anche attraverso il sostegno alle aggregazioni di imprese all’interno delle aree vocate, la costituzione di reti per l’innovazione ed il trasferimento di conoscenza fra istituzioni scientifiche e imprese del settore per:
1) la competitività delle imprese sul mercato;
2) la produzione di energie rinnovabili da fonti agricolo forestali;
3) la conservazione del germoplasma forestale autoctono, in coerenza con gli interventi della Regione in materia;
4) la diffusione di metodi di produzione a basso impatto ambientale che limitino il ricorso a prodotti fitosanitari potenzialmente dannosi per l’ecosistema e per le specie animali e vegetali;
5) la produzione di compost di qualità come ammendante nel settore agricolo, secondo modalità compatibili con la salvaguardia delle risorse naturali;
6) il riutilizzo degli scarti verdi aziendali nell'ambito dell'azienda stessa o in forme associate.
d) diffondere la realizzazione di bacini aziendali e multiaziendali di accumulo delle acque piovane ad uso irriguo, di reti di distribuzione delle acque irrigue nonché delle acque di risulta e di quelle di dilavamento delle superfici interessate, degli impianti di raccolta, trattamento, smaltimento e riuso delle acque aziendali;
e) sostenere l’attività di formazione, aggiornamento professionale e specializzazione degli operatori delle attività vivaistiche, nonché degli operatori in materia di giardineria e di forestazione urbana, ingegneria naturalistica e paesaggistica, attraverso il sistema della formazione professionale, di cui alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
f) sostenere gli enti locali per la realizzazione o ristrutturazione delle componenti del sistema del verde e di qualificazione del paesaggio urbano, ai sensi della normativa vigente, favorendo la costituzione di azioni intercomunali, di programmazione e di gestione consociata tra comuni;
g) sostenere iniziative, sia pubbliche sia private, per la realizzazione o ristrutturazione del verde urbano, con criteri di sostenibilità e finalizzati al rimodernamento e all’implemento delle superfici verdi urbane, con particolare attenzione alle creazioni di spazi verdi fruibili e di spazi verdi destinati all’agricoltura amatoriale e sociale ed alla produzione di energie rinnovabili, individuando nella procedura dei bandi la forma più idonea per promuovere gli interventi;
h) promuovere misure ed azioni volte a favorire le finalità di cui al presente articolo quali buone pratiche nell’ambito della economia verde;
i) promuovere progetti sperimentali di coordinamento tra le aziende, finalizzati alla formazione di spazi verdi di connettività ai sensi dell’articolo 6, comma 1, nonché alla formazione di attrezzature e servizi comuni e misure per l’accessibilità.
2. Le misure a favore degli interventi per l’ammodernamento, o la realizzazione di strutture comprensoriali o multiaziendali, sono previste prioritariamente, nell’ambito degli atti di programmazione regionale, all’interno delle aree vocate di cui all’articolo 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.