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Legge regionale 23 luglio 2012, n. 41

Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 1 agosto 2012

Art. 14
- Norma finanziaria
1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2 sono definite, a partire dall’esercizio 2012, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).
2. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 8 sono definite, a partire dall’esercizio 2012, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il programma annuale delle attività di promozione economica di cui all’articolo 5 della l.r. 28/1997 .
3. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 10 sono definite, a partire dall’esercizio 2012, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PRSE di cui alla l.r. 35/2000 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.