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Legge regionale 23 luglio 2012, n. 41

Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 1 agosto 2012

Art. 13
- Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2013, trasmette una relazione al Consiglio regionale in cui è evidenziato lo stato di attuazione delle disposizioni e le eventuali criticità emerse, in particolare riguardo all’individuazione delle aree vocate da parte delle province, alla qualificazione e valorizzazione del sistema del verde ed agli interventi finalizzati alla riduzione delle pressioni ambientali ed al miglioramento della qualità dell’aria.
2. Per gli anni successivi la Giunta regionale, con cadenza annuale, trasmette una relazione al Consiglio regionale contenente, in particolare, elementi informativi circa:
a) la concreta adozione da parte dei comuni degli atti volti a consentire la realizzazione di quanto previsto all’articolo 3, comma 4;
b) lo stato di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7.
c) le misure integrative per incentivare il rimodernamento degli spazi verdi delle città.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.