Menù di navigazione

Legge regionale 23 luglio 2012, n. 41

Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 1 agosto 2012

Art. 11
- Regolamento di attuazione
1. La Regione emana il regolamento di attuazione della presente legge entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa.
2. Il regolamento disciplina:
a) i criteri insediativi per le aree vocate ai sensi dell’articolo 3, comma 2;
b) la superficie minima delle aree vocate ai sensi dell’articolo 3, comma 5, fatti salvi casi storicamente preesistenti da oltre venti anni con presenza di oggettive limitazioni territoriali od economiche;
c) la percentuale massima di superficie da destinare alle coltivazioni in contenitore al di fuori delle aree vocate ai sensi dell’articolo 3, comma 6;
d) le caratteristiche tipologiche, costruttive e i parametri dimensionali massimi degli annessi ricadenti nelle aree vocate ai sensi dell’articolo 5 comma 3;
e) le modalità di presentazione e i contenuti della comunicazione ai sensi dell’articolo 5, comma 5;
f) le modalità relative alle azioni di piantumazione a verde e di boschi urbani ai sensi dell’articolo 6, comma 4.
g) le modalità per ammodernare, gestire, implementare e rendere maggiormente sostenibili, dal punto di vista economico, ecologico ed agronomico, le superfici di verde che compongono il sistema del verde urbano di una città, facendo specifico riferimento ai criteri per la stesura di linee guida per la qualità del verde urbano o a norme tecniche di riferimento da allegare al regolamento urbanistico vigente, l’individuazione di indici prestazionali, le modalità di censimento del patrimonio verde e le modalità di tenuta delle analisi dei prezzi e voci delle opere a verde pubblico, ai sensi dell’articolo 6, commi 1, 2, 3 e 6 e dell’articolo 9;
h) le modalità degli interventi volti al recupero e alla valorizzazione produttiva di aree agricole incolte, ai sensi dell’articolo 10, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.