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Legge regionale 23 luglio 2012, n. 41

Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 1 agosto 2012

Art. 10
- Sostegno per la riduzione di pressioni ambientali ed il miglioramento della qualità dell’aria
1. Alle imprese che realizzano investimenti produttivi è previsto il sostegno ad interventi finalizzati alla riduzione delle pressioni ambientali, come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera h), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive).
2. Tra gli interventi di cui al comma 1, rientra la realizzazione da parte delle stesse imprese di zone o aree a verde, sia nelle aree pubbliche sia in quelle private, a compensazione delle emissioni climalteranti e finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria in Toscana. Sono compresi tra tali interventi quelli volti al recupero e valorizzazione produttiva di aree agricole incolte, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 11.
3. Il piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) di cui alla l.r. 35/2000 prevede, fra i criteri prioritari per l’erogazione dei contributi a favore delle imprese, la contemporanea realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.