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Legge regionale 23 luglio 2012, n. 41

Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 1 agosto 2012

Art. 1
- Oggetto e finalità della legge
1. La Regione Toscana, con la presente legge, interviene a sostegno dell'attività vivaistica al fine di valorizzarne la funzione economica, sociale e ambientale, garantendo l’obiettivo della sostenibilità.
2. La Regione Toscana promuove lo sviluppo e la qualificazione delle aree a verde come strumento di valorizzazione del paesaggio e come strumento di contrasto e contenimento delle emissioni climalteranti in atmosfera e della difesa delle falde freatiche in area urbana, come componente strutturale del sistema città destinate ad elevare il confort e il benessere urbano.
3. Per attività vivaistica si intende l'attività professionale di produzione e vendita di vegetali, di prodotti vegetali e dei relativi materiali di propagazione.
4. L’attività vivaistica è un’attività agricola e può essere esercitata in qualsiasi territorio classificato agricolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.