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Legge regionale 20 luglio 2012, n. 39

Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali. Modifiche alle l.r. 24/1994 , 83/1995 , 59/1996 , 65/1997 , 60/1999 , 6/2000 , 32/2002 , 40/2005 , 30/2009 , 39/2009 , 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


visto l’articolo 50, comma 1, dello Statuto;


Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);


Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese);


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);


Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio);


Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA");


Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET");


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");


Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA);


Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1988 e l.r. 1/2005 );


Considerato quanto segue:


1. È opportuno procedere a una ridefinizione delle indennità dei revisori dei conti degli enti e agenzie regionali della Regione, nel senso di una commisurazione alla complessità della funzione svolta come sottolineato dall'ordine del giorno del Consiglio Regionale 21 dicembre 2011, n. 134, avuto anche riguardo all’entità del valore della produzione risultante dai rispettivi bilanci. Le indennità sono parametrate all’indennità complessiva spettante al Presidente della Giunta regionale quale risulta dalla somma tra indennità di funzione ed indennità di carica;


2. È necessario definire in modo più puntuale il contenuto del controllo che i revisori dei conti devono effettuare sui bilanci, sia in fase preventiva, sia in fase di bilancio di esercizio degli enti e agenzie regionali;


3. È necessario definire anche i tipi di controllo che la Giunta regionale deve effettuare sui bilanci preventivi e di esercizio degli enti e agenzie regionali al fine di consentire la conclusione del relativo iter di approvazione;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.