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Legge regionale 20 luglio 2012, n. 39

Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali. Modifiche alle l.r. 24/1994 , 83/1995 , 59/1996 , 65/1997 , 60/1999 , 6/2000 , 32/2002 , 40/2005 , 30/2009 , 39/2009 , 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012

SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET")
Art. 9
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET"), sono inseriti i seguenti:
"7 bis. Il Collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’
Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
(Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'
Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
7 ter. La relazione con la quale il Collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
7 quater. Il Collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’
Sito esternoarticolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
7 quinquies. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.".
Art. 10
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 6/2000 le parole:
"tre per cento dell’indennità"
sono sostituite dalle seguenti:
" 5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione,"
.
2. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 6/2000 le parole:
"due per cento dell’indennità”
sono sostituite dalle seguenti:
"4 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione,"
.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.